Art. 13 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le Associazioni nazionali allevatori e gli Enti pubblici che
tengono i libri genealogici e i registri anagrafici gia' riconosciuti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i  loro
requisiti   tecnici   e   organizzativi   ai   parametri    richiesti
dall'articolo 3, comma 2. 
  2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i soggetti detentori di Registri riproduttori  suini  ibridi
gia' riconosciuti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  adeguano  i  loro  requisiti  tecnici  e  organizzativi  ai
parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2. 
  3. I Disciplinari, di cui alla legge 15 gennaio 1991,  n.  30,  dei
Libri genealogici e dei Registri anagrafici, nonche' i Registri suini
riproduttori ibridi, gia' approvati alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto sono considerati Programmi genetici approvati ai
sensi del regolamento (UE) n. 2016/1012. 
  4. I soggetti che svolgono i controlli delle attitudini  produttive
degli animali sulla base di disciplinari gia' approvati dal Ministero
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono  soggetti
riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 
  5. I «Registri anagrafici» gia' approvati  sono  considerati  Libri
genealogici  riconosciuti  con  finalita'  di   conservazione   della
biodiversita' riferita alla razza o specie. 
  6. L'articolo 4, comma 2, lettera f), si applica  decorsi  18  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  7. L'articolo 6, comma 1, lettera a), si applica  decorsi  18  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Prima  di  tale
data  potranno   accedere   ad   eventuali   finanziamenti   pubblici
Associazioni temporanee di scopo tra Enti selezionatori del  medesimo
comparto. 
  8. L'articolo 6, comma 1, lettera b), si applica  decorsi  18  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  9. I soggetti maschi della specie bufalina, di cui all'articolo  7,
comma 1, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti
al libro genealogico entro il 31 dicembre 2020. 
 
          Note all'art. 13: 
              Per i riferimenti alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, si
          veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
          Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno  2016,  si
          veda nelle note alle premesse.