Art. 14 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si  provvede  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.