Art. 26 
 
                         Notifica al Garante 
                 di una violazione di dati personali 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 37,  comma  6,  in  caso  di
violazione di dati personali, il titolare del trattamento notifica la
violazione al Garante con le modalita' di  cui  all'articolo  33  del
regolamento UE. 
  2. Se la violazione dei dati personali riguarda dati personali  che
sono stati trasmessi dal o al titolare del trattamento  di  un  altro
Stato membro, le informazioni previste dal  citato  articolo  33  del
regolamento UE sono  comunicate,  senza  ingiustificato  ritardo,  al
titolare del trattamento di tale Stato membro.