Art. 27 
 
                   Comunicazione di una violazione 
                  di dati personali all'interessato 
 
  1. Quando la  violazione  di  dati  personali  e'  suscettibile  di
presentare un rischio elevato per  i  diritti  e  le  liberta'  delle
persone  fisiche,  si  osservano   le   disposizioni   in   tema   di
comunicazioni di cui all'articolo 34 del regolamento UE. 
  2. La comunicazione all'interessato di cui al comma 1  puo'  essere
ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi  di  cui
all'articolo 14, comma 2.