Art. 22 Sanzioni 1. Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, che viola l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 6, l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 3, l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 7, l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 3, e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante della nave ovvero al responsabile del galleggiante speciale nel caso in cui la nave o il galleggiante speciale non sono dotati dei certificati in corso di validita'. 2. Al proprietario, al comandante e all'armatore dell'unita' navale, nonche' al proprietario del galleggiante o dell'impianto galleggiante, al responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante, ovvero ai loro rappresentanti, che nei casi previsti dall'articolo 12, commi 1 e 2, naviga senza avere ottenuto il rilascio del certificato provvisorio previsto dal medesimo articolo, si applica la pena di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante dell'unita' navale, al responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante nel caso in cui l'unita' navale, il galleggiante o l'impianto galleggiante non e' dotato del certificato provvisorio in corso di validita'. 3. Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale di Paesi terzi, o il loro rappresentante, che non presenta l'istanza all'autorita' competente per il riconoscimento del certificato di navigabilita' o non sottopone l'unita' navale a visita ai sensi dell'articolo 6, comma 4, per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna, e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. 4. Il comandante della nave o il responsabile del galleggiante speciale che, su disposizione dell'autorita' competente, non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 5, di sospendere le attivita' dell'unita' navale o di adottare le misure di sicurezza aggiuntive e non rispetta il divieto di cui all'articolo 20, comma 4, e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. 5. Il responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante che, su disposizione dell'autorita' competente, non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 5, di sospendere le attivita' del galleggiante o dell'impianto galleggiante nonche' di adottare le misure di sicurezza aggiuntive e non rispetta il divieto di cui all'articolo 20, comma 4, e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. 6. Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, che viola gli obblighi di cui agli articoli 2.03, comma 1, lettera a) e 2.07, comma 1, dell'allegato V e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 1548 euro. 7. Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, che viola gli obblighi di cui all'articolo 2.18 dell'allegato V e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1032 euro a 3098 euro. 8. Il comandante della nave o il responsabile del galleggiante speciale che non detiene a bordo il certificato di cui agli articoli 8, 9, 12, o 15, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione. 9. Il responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante che non detiene a bordo il certificato di cui all'articolo 12, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione. 10. Il rapporto di cui all'articolo 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' trasmesso all'autorita' competente come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera b). 11. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione interna.
Note all'art. 22: - Il testo degli articoli 1193 e 1231 del codice della navigazione, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 1193 (Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo). - Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,00 a euro 9.296,00. La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorita' che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma. Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.» «Art. 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione). - Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di sicurezza della navigazione e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 206,00.». - Il testo dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».