Art. 28 
 
                  Modifiche all'articolo 32-quater 
                  del decreto-legge n. 124 del 2019 
 
  1. All'articolo 32-quater del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, dopo le parole  «di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,»,  le  parole
«dalle societa' e dagli enti residenti di cui all'articolo 73,  comma
1, lettere a), b) e  c),»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalle
societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettere  a),
b), c) e d),»; 
    b) al comma 1, lettera  c),  dopo  le  parole  «sono  soggetti  a
tassazione con applicazione», le parole «di  una  ritenuta  a  titolo
d'imposta nella  misura  prevista  dall'articolo  27,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600»,
sono sostituite dalle seguenti: «della ritenuta di cui ((all'articolo
27 del decreto)) del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste  nel
medesimo articolo 27»; 
    c) al comma 1, dopo la lettera c),  sono  inserite  le  seguenti:
«c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera c) del citato testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  concorrono   alla
formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; c-ter) per
la quota imputabile a soggetti non  residenti  nel  territorio  dello
Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione  di  una  ritenuta
nella misura prevista  dal  medesimo  articolo  27  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti
non residenti indicati nel comma 3-ter  del  citato  articolo  27  la
misura della  predetta  ritenuta  e'  pari  a  quella  stabilita  dal
medesimo comma 3-ter.»; 
    d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1- bis. Resta  fermo
il regime fiscale applicabile agli utili  provenienti  da  imprese  o
enti residenti o localizzati in Stati o territori  a  regime  fiscale
privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»; 
    e) il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Sugli  utili
derivanti dalle azioni e dagli  strumenti  finanziari  similari  alle
azioni, immessi nel sistema di deposito  accentrato  gestito  da  una
societa'  di  gestione  accentrata,  e'  applicata,  in  luogo  della
ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo
27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste  nel
medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del  presente
articolo e l'imposta sostitutiva di cui al  periodo  precedente  sono
operate  sulla  base  delle  informazioni  fornite   dalla   societa'
semplice.»; 
    f) dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-  bis.  Le
disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  ai  dividendi
percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle  disposizioni
di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di  utili  derivanti
da partecipazioni  in  societa'  ed  enti  soggetti  all'imposta  sul
reddito  delle  societa',   formatesi   con   utili   prodotti   fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate  entro  il  31
dicembre 2022, continua ad  applicarsi  la  disciplina  previgente  a
quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge  27
dicembre 2017, n. 205.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 32-quater del  citato
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 32-quater. Modifiche al  regime  fiscale  degli
          utili distribuiti a societa' semplici 
                1. I dividendi corrisposti alla societa' semplice  si
          intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con
          conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
          Gli utili distribuiti alle societa' semplici, in  qualsiasi
          forma e sotto qualsiasi denominazione, anche  nei  casi  di
          cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle societa' e dagli
          enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c)  e
          d), del medesimo testo unico: 
                  a)  per  la  quota  imputabile  a  soggetti  tenuti
          all'applicazione dell'articolo 89 del citato testo unico di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo
          per il 95 per cento del loro ammontare; 
                  b)  per  la  quota  imputabile  a  soggetti  tenuti
          all'applicazione dell'articolo 59 del citato testo unico di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986,   sono   esclusi   dalla   formazione   del   reddito
          complessivo, nella misura del  41,86  per  cento  del  loro
          ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti; 
                  c) per la quota  imputabile  alle  persone  fisiche
          residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e  non
          qualificate,   non   relative    all'impresa    ai    sensi
          dell'articolo 65 del citato testo unico di cui  al  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  sono
          soggetti a tassazione con applicazione  della  ritenuta  di
          cui  all'articolo  27  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  con  la  stessa
          aliquota e alle stesse  condizioni  previste  nel  medesimo
          articolo 27; 
                  c-bis) per la quota imputabile ai soggetti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,   concorrono   alla   formazione   del   reddito
          complessivo per l'intero ammontare; 
                  c-ter) per  la  quota  imputabile  a  soggetti  non
          residenti nel  territorio  dello  Stato,  sono  soggetti  a
          tassazione con applicazione di una  ritenuta  nella  misura
          prevista  dal  medesimo  articolo  27   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;  per
          i soggetti non  residenti  indicati  nel  comma  3-ter  del
          citato articolo 27 la misura  della  predetta  ritenuta  e'
          pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-ter. 
                1-bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli
          utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati
          in  Stati  o  territori  a  regime   fiscale   privilegiato
          individuati ai sensi dell'articolo  47-bis,  comma  1,  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                2.  Sugli  utili  derivanti  dalle  azioni  e   dagli
          strumenti finanziari  similari  alle  azioni,  immessi  nel
          sistema di deposito accentrato gestito da una  societa'  di
          gestione accentrata, e' applicata, in luogo della  ritenuta
          di  cui  al  comma  1,   l'imposta   sostitutiva   di   cui
          all'articolo  27-ter  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  con  la  stessa
          aliquota e alle stesse  condizioni  previste  nel  medesimo
          articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente
          articolo  e  l'imposta  sostitutiva  di  cui   al   periodo
          precedente  sono  operate  sulla  base  delle  informazioni
          fornite dalla societa' semplice. 
                  2-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo
          si applicano  ai  dividendi  percepiti  a  partire  dal  1°
          gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo
          precedente,  alle  distribuzioni  di  utili  derivanti   da
          partecipazioni in societa' ed enti soggetti all'imposta sul
          reddito delle societa', formatesi con utili  prodotti  fino
          all'esercizio in corso  al  31  dicembre  2019,  deliberate
          entro il  31  dicembre  2022,  continua  ad  applicarsi  la
          disciplina previgente a quella  prevista  dall'articolo  1,
          commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."