Art. 73 
 
Modifiche all'articolo  24  in  materia  di  permessi  retribuiti  ex
             articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 
 
  1.  All'articolo  24  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
comma 1, dopo le parole «aprile 2020» sono aggiunte le  seguenti:  «e
di ulteriori complessive dodici  giornate  usufruibili  nei  mesi  di
maggio e giugno 2020.». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  604,7
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  24  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito   con
          modificazioni dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti ex  art.
          33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 
              1. Il numero di giorni di permesso  retribuito  coperto
          da contribuzione figurativa di cui all'articolo  33,  comma
          3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' incrementato  di
          ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei  mesi
          di marzo e aprile 2020 e di  ulteriori  complessive  dodici
          giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. 
              2. Il beneficio di cui al comma 1  e'  riconosciuto  al
          personale  sanitario  compatibilmente   con   le   esigenze
          organizzative delle aziende ed enti del Servizio  sanitario
          nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del  comparto
          sanita'. 
              2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze  di
          polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria  e
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il  beneficio  di
          cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente  con
          le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le
          preminenti esigenze di interesse pubblico da  tutelare.  Il
          beneficio non puo'  essere  cumulato  con  quanto  previsto
          all'articolo 87, comma 6. La previsione  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma si  intende  riferita  anche  al
          personale della polizia locale dei comuni, delle province e
          delle citta' metropolitane. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»