Art. 74 
 
Modifiche all'articolo  26  in  materia  di  tutela  del  periodo  di
       sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato 
 
  1.  All'articolo  26  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «fino al 30 aprile 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2020»; 
    b) al comma 5, le parole  «130  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «380 milioni». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  26  del  citato
          decreto- legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 26 Misure urgenti per la tutela  del  periodo  di
          sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato 
              1. Il periodo trascorso in quarantena con  sorveglianza
          attiva  o  in   permanenza   domiciliare   fiduciaria   con
          sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
          h)  e  i)  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,   dai   lavoratori
          dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai
          fini del trattamento economico previsto dalla normativa  di
          riferimento e non e' computabile ai  fini  del  periodo  di
          comporto. 
              2. Fino al 31 luglio 2020 per i  lavoratori  dipendenti
          pubblici  e  privati  in  possesso  del  riconoscimento  di
          disabilita'  con  connotazione   di   gravita'   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, nonche' per i lavoratori in possesso di certificazione
          rilasciata dai competenti organi medico-legali,  attestante
          una condizione di rischio derivante da immunodepressione  o
          da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di
          relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma
          1, della medesima legge n. 104  del  1992,  il  periodo  di
          assenza dal servizio e' equiparato al ricovero  ospedaliero
          di  cui  all'articolo  87,  comma  1,  primo  periodo,  del
          presente  decreto  ed  e'   prescritto   dalle   competenti
          autorita'  sanitarie,  nonche'  dal  medico  di  assistenza
          primaria  che  ha  in  carico  il  paziente,   sulla   base
          documentata  del  riconoscimento  di  disabilita'  o  delle
          certificazioni dei competenti organi medico-legali  di  cui
          sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le  verifiche
          di   competenza,   nel   medesimo   certificato.    Nessuna
          responsabilita', neppure contabile, e' imputabile al medico
          di   assistenza   primaria   nell'ipotesi   in    cui    il
          riconoscimento dello stato  invalidante  dipenda  da  fatto
          illecito di terzi. 
              3. Per i periodi di cui al comma 1, il  medico  curante
          redige il certificato  di  malattia  con  gli  estremi  del
          provvedimento che  ha  dato  origine  alla  quarantena  con
          sorveglianza   attiva   o   alla   permanenza   domiciliare
          fiduciaria con sorveglianza attiva di cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettere h) e  i)  del  decreto-legge  23  febbraio
          2020, n. 6, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo 2020, n. 13,  e  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
              4. Sono considerati validi i  certificati  di  malattia
          trasmessi, prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui  al
          comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica. 
              5. In deroga alle disposizioni  vigenti,  gli  oneri  a
          carico del datore di lavoro, che presenta domanda  all'ente
          previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi  con
          le tutele di cui al presente articolo sono posti  a  carico
          dello Stato nel limite massimo di spesa di 380  milioni  di
          euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono  al
          monitoraggio del limite di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono
          in considerazione ulteriori domande. 
              6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata
          da COVID-19, il certificato e' redatto dal  medico  curante
          nelle consuete modalita' telematiche, senza  necessita'  di
          alcun provvedimento  da  parte  dell'operatore  di  sanita'
          pubblica. 
              7. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»