Art. 76 
 
Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle  misure  di
                           condizionalita' 
 
  1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole: «per due mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «per  quattro
mesi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 40  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 40 Sospensione delle  misure  di  condizionalita'
          per l'attribuzione di alcune prestazioni 
              1. Ferma restando la fruizione dei benefici  economici,
          considerate  la  situazione  di  emergenza  sul  territorio
          nazionale relativa al  rischio  di  diffondersi  del  virus
          COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del
          Consiglio dei Ministri del 31  gennaio  2020  e  le  misure
          adottate allo scopo di contrastare la diffusione del  virus
          di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
          emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di  limitare  gli
          spostamenti delle  persone  fisiche  ai  casi  strettamente
          necessari, sono sospesi per quattro  mesi  dall'entrata  in
          vigore del presente  decreto  gli  obblighi  connessi  alla
          fruizione del reddito di cittadinanza  di  cui  al  decreto
          legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e i relativi termini  ivi
          previsti, le misure di condizionalita' e i relativi termini
          comunque previsti per i percettori di NASPI  e  di  DISCOLL
          dal decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.  22,  e  per  i
          beneficiari di integrazioni salariali dagli  articoli  8  e
          24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
          gli adempimenti relativi agli obblighi di cui  all'articolo
          7 della legge  12  marzo  1999,  n.  68,  le  procedure  di
          avviamento a selezione di cui all'articolo 16  della  legge
          28  febbraio  1987,  n.  56,  nonche'  i  termini  per   le
          convocazioni da parte  dei  centri  per  l'impiego  per  la
          partecipazione  ad  iniziative  di  orientamento   di   cui
          all'articolo  20,  comma  3,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
              Omissis.»