Art. 77 
 
Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e
il potenziamento dei presidi sanitari in favore  di  enti  del  terzo
                               settore 
 
  1.  All'articolo  43  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica,  le  parole:  «contributi  alle  imprese»  sono
sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli  enti  del
terzo settore»; 
    b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' delle attivita' di interesse  generale
degli enti del terzo settore di cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; 
      2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e
agli enti del terzo settore di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  43  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 43 Contributi alle imprese e agli enti del  terzo
          settore  per  la  sicurezza  e  potenziamento  dei  presidi
          sanitari 
              1.  Allo  scopo  di  sostenere   la   continuita',   in
          sicurezza, dei processi produttivi  delle  imprese  nonche'
          delle attivita' di interesse generale degli enti del  terzo
          settore  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a seguito dell'emergenza
          sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30  aprile
          2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50  milioni  di
          euro da erogare alle imprese e agli enti del terzo  settore
          di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117 per l'acquisto di dispositivi ed  altri
          strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse
          gia' programmate nel  bilancio  di  previsione  2020  dello
          stesso istituto per il finanziamento dei  progetti  di  cui
          all'art. 11, comma 5,  del  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81. 
              2. Al fine  di  rafforzare  la  tutela  dei  lavoratori
          infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le
          funzioni  di  prevenzione  e  di  sorveglianza   sanitaria,
          l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e'  autorizzato  a  bandire  procedure
          concorsuali pubbliche  e  conseguentemente  ad  assumere  a
          tempo  indeterminato,  a  decorrere  dall'anno  2020,   con
          corrispondente  incremento  della  dotazione  organica,  un
          contingente di 100 unita' di personale,  con  qualifica  di
          dirigente   medico   di   primo   livello   nella    branca
          specialistica di medicina legale e del lavoro. 
              3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto
          in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal  1°
          novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a  decorrere
          dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126
          per l'anno 2020, 4.926.759 per  l'anno  2021,  9.853.517  a
          decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio
          dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari  in
          termini di fabbisogno e indebitamento netto,  pari  a  euro
          423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno  2021  e
          euro  5.075.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,   si
          provvede ai sensi dell'articolo 126.»