Art. 37 Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria 1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 15 ottobre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 24.696.021, di cui euro 20.530.146 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali. 2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 15 ottobre 2020, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti impianti in uso alle medesime Forze, nonche' di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico, e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 7.800.000. 3. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 750.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020. 4. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel piu' gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.541.200 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020 ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del medesimo personale nonche' a tutela della popolazione detenuta. ((4-bis. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessita' di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello Stato. 4-ter. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma e' esonerato dal pagamento degli oneri accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti. 4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari ad euro 2,09 milioni per l'anno 2020 e ad euro 1,89 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.)) 5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari ad euro 41.245.140, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. ((5-bis. Alla tabella 1a allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 2, la parola: «623» e' sostituita dalla seguente: «635» e la parola: «98» e' sostituita dalla seguente: «86». 5-ter. Alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 2, la parola: «623» e' sostituita dalla seguente: «635» e la parola: «98» e' sostituita dalla seguente: «86». 5-quater. Il comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' sostituito dal seguente: «4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo e' a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e' articolato in: a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella qualita' di allievo ufficiale; b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente». 5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022.))