Art. 37 
 
Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle  Prefetture
                e del Corpo di polizia penitenziaria 
 
  1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal  1°  luglio  2020  e
fino al 15  ottobre  2020,  del  dispositivo  di  pubblica  sicurezza
preordinato al contenimento della diffusione  del  COVID-19,  nonche'
dello   svolgimento   dei   maggiori   compiti   comunque    connessi
all'emergenza epidemiologica in corso,  e'  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 24.696.021, di  cui  euro  20.530.146
per il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per  il  pagamento
degli altri oneri connessi all'impiego del  personale  delle  polizie
locali. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19,  connesso  allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino  al
15 ottobre 2020, alle esigenze di  sanificazione  e  di  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti  impianti
in uso alle medesime Forze, nonche' di  acquisto  di  dispositivi  di
protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei
locali  aperti  al  pubblico,  e'  autorizzata,  per   l'anno   2020,
l'ulteriore spesa di euro 7.800.000. 
  3. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale  delle  Prefetture  -  U.t.G.,  e  lo
svolgimento dei compiti ad esso demandati e' autorizzata, per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919  per
il pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  ed  euro
750.000 per  spese  sanitarie,  pulizia  e  acquisto  dispositivi  di
protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020. 
  4. Al fine di dare piena attuazione alle  misure  urgenti  volte  a
garantire, nel  piu'  gravoso  contesto  di  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il regolare  e  pieno  svolgimento  delle
attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli  istituti
penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la  spesa  complessiva
di euro 5.541.200  per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti
vigenti, delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal
15 giugno al 15 ottobre 2020  ed  euro  1.200.000  per  le  spese  di
sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilita'  del
medesimo personale nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  ((4-bis. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio
rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 e nel  corso  dell'anno
2018,  determinate  dalla  necessita'  di  innalzare  i  livelli   di
sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli
istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli
assegnatari di alloggi collettivi di servizio per  il  personale  del
Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12, comma  3,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
novembre 2006, n. 314, gli oneri accessori relativi alle  concessioni
per l'utilizzo degli stessi alloggi, che  sono  posti  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  4-ter. In considerazione del livello di esposizione al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali  e   delle   preminenti   esigenze   di   funzionalita'
dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020  e  fino  al  31  dicembre
2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce  di
alloggiamento in caserma  e'  esonerato  dal  pagamento  degli  oneri
accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti. 
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis  e  4-ter,  pari  ad
euro 2,09 milioni per l'anno 2020 e ad euro 1,89 milioni  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.)) 
  5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1  a  4,  pari  ad
euro 41.245.140, per l'anno 2020, si provvede ai sensi  dell'articolo
114. 
  ((5-bis. Alla tabella 1a allegata al decreto legislativo  19  marzo
2001, n. 69, alla colonna 2, la parola:  «623»  e'  sostituita  dalla
seguente: «635» e la parola: «98» e' sostituita dalla seguente: «86». 
  5-ter. Alla tabella 1 allegata  al  decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 69, alla colonna 2, la parola:  «623»  e'  sostituita  dalla
seguente: «635» e la parola: «98» e' sostituita dalla seguente: «86». 
  5-quater. Il comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69, e' sostituito dal seguente: 
    «4. Il  ciclo  formativo  dell'ufficiale  del  ruolo  normale  in
servizio permanente di  cui  al  presente  articolo  e'  a  carattere
universitario,  per  il  conseguimento  della  laurea  magistrale  in
discipline economico-giuridiche, ed e' articolato in: 
      a) un corso di Accademia, di durata  biennale,  da  frequentare
nella qualita' di allievo ufficiale; 
      b)  un  corso  di  Applicazione,  di   durata   triennale,   da
frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno  nel
grado di tenente». 
  5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater hanno effetto
a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022.))