Art. 34 
 
           Rifinanziamento degli interventi di competenza 
                    del Commissario straordinario 
 
  1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo  44  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  e'  incrementato  di  580
milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro  per  l'anno
2021, da destinare alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 8, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ivi  incluse  quelle  connesse
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonche' per le attivita' di
cui  all'articolo  122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una
quota delle predette risorse pari a 80 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e a 300 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e'  destinata  alla
ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi  monoclonali
prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di
quote di capitale a condizioni di mercato. Con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute e il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  su  proposta  del
Commissario straordinario, nominato ai sensi  dell'articolo  122  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  individuati  e  disciplinati
gli interventi di  acquisizione  di  quote  di  capitale  di  cui  al
precedente  periodo.  Al  relativo  onere  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  44  del   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
              «Art. 44 (Fondo per le  emergenze  nazionali  (art.  5,
          legge n. 225/1992)). - 1. Per  gli  interventi  conseguenti
          agli eventi  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),
          relativamente ai quali il Consiglio dei  ministri  delibera
          la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, si provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per  le  emergenze  nazionali,  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile. 
              2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  8  dell'art.  8  del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale): 
              «Art. 8  (Altre  disposizioni  urgenti  in  materia  di
          contratti pubblici). - 1. - 7. Omissis. 
              8. Il Commissario straordinario per l'attuazione  e  il
          coordinamento delle  misure  di  contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'art. 122
          del decreto-legge 17 marzio 2020, n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla
          scadenza  del  predetto  stato   di   emergenza,   procede,
          nell'ambito dei poteri  conferitigli  e  con  le  modalita'
          previste   dalla   suddetta   norma,   all'acquisizione   e
          distribuzione delle apparecchiature e  dei  dispositivi  di
          protezione individuale, nonche'  di  ogni  necessario  bene
          strumentale,  compresi  gli  arredi  scolastici,  utile   a
          garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico  2020-2021,
          nonche' a contenere  e  contrastare  l'eventuale  emergenza
          nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario,  per
          l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede
          nel limite delle risorse assegnate allo scopo con  delibera
          del Consiglio dei ministri a  valere  sul  Fondo  emergenze
          nazionali di cui all'art.  44  del  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1; le risorse sono  versate  sull'apposita
          contabilita' speciale  intestata  al  Commissario.  A  tale
          scopo, le procedure di affidamento dei contratti  pubblici,
          necessarie per dare attuazione al  primo  periodo,  possono
          essere avviate dal  Commissario  anche  precedentemente  al
          trasferimento alla  contabilita'  speciale  delle  suddette
          risorse. 
              Omissis.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  122  del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID -19). - 1. Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020.
          Al fine di assicurare la piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente  competente,  ai  sensi  dell'art.  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'art. 5. Per la medesima finalita', puo'
          provvedere alla costruzione di nuovi  stabilimenti  e  alla
          riconversione di quelli  esistenti  per  la  produzione  di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del Dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il commissario. 
              1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio  accesso  da
          parte della popolazione alle mascherine  facciali  di  tipo
          chirurgico,  ritenute  beni  essenziali  per   fronteggiare
          l'emergenza,  il  Commissario   puo'   stipulare   appositi
          protocolli con le associazioni di categoria  delle  imprese
          distributrici al fine di disciplinare i prezzi  massimi  di
          vendita al dettaglio e i rapporti  economici  necessari  ad
          assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei  beni,
          ivi incluse le  misure  idonee  a  ristorare  gli  aderenti
          dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi  di  acquisto,
          ferma restando la facolta' di cessione  diretta,  da  parte
          del Commissario, ad un prezzo non  superiore  a  quello  di
          acquisto. 
              2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario collabora  con  le  regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
              3. Al commissario competono altresi' l'organizzazione e
          lo   svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,   dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
              4. Il commissario opera fino alla scadenza del predetto
          stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Il commissario e' scelto tra esperti nella  gestione
          di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
          di natura straordinaria, con  comprovata  esperienza  nella
          realizzazione di opere di natura  pubblica.  L'incarico  di
          Commissario e' compatibile con altri incarichi  pubblici  o
          privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali  rimborsi
          spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9. 
              6. Il commissario esercita i poteri di cui al  comma  1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          protezione   civile,   nonche'   del    comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di  cui  al  presente  art.,  il
          commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
              7.   Sull'attivita'   del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
              8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto  dei
          beni di cui  al  comma  1,  nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'art.
          29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
          novembre   2010,   recante    «Disciplina    dell'autonomia
          finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7
          dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresi' sottratti al
          controllo della Corte dei Conti, fatti salvi  gli  obblighi
          di rendicontazione. Per gli stessi atti la  responsabilita'
          contabile e amministrativa e'  comunque  limitata  ai  soli
          casi in cui sia stato accertato il dolo del  funzionario  o
          dell'agente che li ha posti in essere  o  che  vi  ha  dato
          esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al  presente  comma   sono
          immediatamente e  definitivamente  efficaci,  esecutivi  ed
          esecutori,  non  appena  posti  in  essere.   La   medesima
          limitazione di responsabilita' vale per gli atti, i  pareri
          e le valutazioni tecnico  scientifiche  resi  dal  Comitato
          tecnico scientifico di  cui  al  comma  6  funzionali  alle
          operazioni negoziali di cui al presente comma. 
              9. Il commissario, per l'acquisizione dei beni  di  cui
          al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui  al
          comma 1-bis e per le attivita' di  cui  al  presente  art.,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          delibera del Consiglio dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  44   del   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al commissario.
          Il commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'art. 27 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,
          n. 1.»