Art. 18 
 
 
                             Avanzamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1293: 
      1) al comma 1, lettera a) le parole: «8 anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: 
        «7 anni»; 
      2) al comma 3, lettera b) le parole: «7 anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: 
        «6 anni»; 
    b) all'articolo 1325-bis, al comma  1,  dopo  la  lettera  d)  e'
aggiunta la seguente: 
      «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna
definitiva per delitto non colposo»; 
    c) il quadro VI della tabella 4 e' sostituito dalla tabella  4  -
quadro VI  di  cui  alla  tabella  5  allegata  al  presente  decreto
legislativo; 
    d) il quadro IX della tabella 4 e' sostituito dalla tabella  4  -
quadro IX di cui  alla  tabella  6.1  allegata  al  presente  decreto
legislativo. 
 
          Note all'art. 18: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  1293  e  1325-bis
          del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.   66   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1293 (Periodi minimi di permanenza nel grado) -
          1 Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto  per
          l'inserimento nell'aliquota di  valutazione  a  scelta,  e'
          stabilito in: 
                  a) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore; 
                  b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente. 
                2. 
                3.  Il  periodo  minimo  di  permanenza  nel   grado,
          richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: 
                  a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo
          ordinario; 
                  b) 6 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo
          capo.». 
                «Art.  1325-bis  (Attribuzione  della  qualifica   di
          carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei  carabinieri)
          - 1. La qualifica di carica speciale e' attribuita,  previa
          verifica  del  possesso  dei  requisiti  da   parte   dalla
          commissione di cui all'art. 1047, ai luogotenenti che: 
                  a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado; 
                  b) non si trovano nelle condizioni di cui  all'art.
          1051; 
                  c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in  sede
          di  valutazione  caratteristica,  la  qualifica  di  almeno
          "eccellente" o giudizio equivalente; 
                  d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
          sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; 
                  d-bis) nell'ultimo triennio non  abbiano  riportato
          una condanna definitiva per delitto non colposo. 
                2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo  a
          quello del compimento del periodo minimo di  anzianita'  di
          grado di permanenza previsto al precedente comma. 
                3. Per il personale: 
                  a) sospeso dalla procedura ai sensi  del  comma  1,
          lettera  b),  la  qualifica  e'  conferita  con  la  stessa
          decorrenza attribuita ai pari grado  con  i  quali  sarebbe
          stato  valutato  in   assenza   della   causa   impeditiva,
          riacquistando   l'anzianita'    relativa    precedentemente
          posseduta; 
                  b) escluso dalla procedura ai sensi  del  comma  1,
          lettere c) e d),  la  qualifica  e'  conferita  dal  giorno
          successivo al maturamento dei requisiti richiesti. ».