Art. 18 Avanzamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1293: 1) al comma 1, lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «7 anni»; 2) al comma 3, lettera b) le parole: «7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»; b) all'articolo 1325-bis, al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; c) il quadro VI della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro VI di cui alla tabella 5 allegata al presente decreto legislativo; d) il quadro IX della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 6.1 allegata al presente decreto legislativo.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo degli articoli 1293 e 1325-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 1293 (Periodi minimi di permanenza nel grado) - 1 Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, e' stabilito in: a) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore; b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente. 2. 3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario; b) 6 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.». «Art. 1325-bis (Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri) - 1. La qualifica di carica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'art. 1047, ai luogotenenti che: a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. 3. Per il personale: a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta; b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti. ».