Art. 53 
 
              (Misure per il credito all'esportazione) 
 
  1. Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione
nel settore turistico interessato in settori interessati dall'impatto
dell'emergenza sanitaria, il Ministero dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE
Spa, di  cui  all'articolo  6,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,  per  operazioni  nel  settore  crocieristico,
deliberate da SACE Spa  entro  la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. 
  2. La garanzia dello Stato e' rilasciata con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, su istanza di  SACE  Spa,  sentito  il
Comitato di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  19
novembre  2014,  tenuto  conto  della  dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326 e nei limiti delle risorse disponibili.