Art. 22. 
 
(Disposizioni relative ai  termini  di  consegna  e  di  trasmissione
             telematica della Certificazione Unica 2020) 
 
  1. Per l'anno  2020,  il  termine  di  cui  all'articolo  4,  comma
6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e' prorogato al 30 aprile. 
  2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva  trasmissione  delle
certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma  6-quinquies,  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  non
si applica se le certificazioni uniche di  cui  al  comma  6-ter  del
medesimo articolo 4 sono  trasmesse  in  via  telematica  all'Agenzia
delle entrate entro il 30 aprile.