Art. 27. 
 
        (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole) 
 
  1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non  opera  per
le cessioni gratuite di farmaci  nell'ambito  dei  programmi  ad  uso
compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute  7
settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre  2017,
n. 256, autorizzate dal competente  Comitato  Etico,  effettuate  nei
confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto. 
  2. I farmaci di cui al comma  1  non  si  considerano  destinati  a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi  dell'articolo
85, comma 2, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.