Art. 32 
 
Misure per l'edilizia scolastica, per i  patti  di  comunita'  e  per
l'adeguamento  dell'attivita'   didattica   per   l'anno   scolastico
                              2020-2021 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 235  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020  e
di 600 milioni di euro nell'anno  2021.  Il  predetto  incremento  e'
destinato alle  finalita'  di  cui  ai  commi  2  e  3,  delle  quali
costituisce limite di spesa. 
  2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni
di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni  di  euro  nell'anno  2021,  e'
destinata: 
    a)  al  trasferimento  di  risorse  agli  enti   titolari   delle
competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della  legge  11
gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in  affitto  o  con  le
altre  modalita'  previste  dalla   legislazione   vigente,   inclusi
l'acquisto, il leasing o il  noleggio  di  strutture  temporanee,  di
ulteriori  spazi  da  destinare  all'attivita'  didattica   nell'anno
scolastico 2020/2021, nonche' delle spese derivanti dalla  conduzione
di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche; 
    b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici  regionali
per il sostegno finanziario ai patti di comunita'.  Per  la  predetta
finalita', nel corso dell'anno scolastico 2020/2021,  le  istituzioni
scolastiche stipulano accordi con gli enti locali  contestualmente  a
specifici  patti  di  comunita',  di  collaborazione,  anche  con  le
istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o  ai  piani  di
zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge  8
novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare  la  permanenza  a  scuola
degli  allievi,   alternando   attivita'   didattica   ad   attivita'
ludico-ricreativa,   di   approfondimento    culturale,    artistico,
coreutico, musicale  e  motorio-sportivo,  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge  13  luglio  2015,  n.
107. 
  3. Quota parte dell'incremento di  cui  al  comma  1,  pari  a  368
milioni di euro nell'anno 2020 e a  552  milioni  di  euro  nell'anno
2021, e' destinata: 
    a) al potenziamento delle misure  previste  all'articolo  231-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo  la  sostituzione  del
personale cosi' assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il
rispetto  della  normativa  vigente  ed  il  prioritario  ricorso  al
personale  a  qualunque  titolo  in  servizio  presso   l'istituzione
scolastica e in possesso  di  abilitazione  o  di  titolo  di  studio
idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano  il  fondo  di
cui di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
per l'attivazione dei contratti temporanei a  tempo  determinato  del
personale scolastico, e' resa indisponibile per essere utilizzata per
la copertura delle sostituzioni; 
    b) nel limite delle risorse a cio' destinate ai sensi  del  comma
5, all'autorizzazione  allo  svolgimento  di  prestazioni  di  lavoro
straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal  personale
degli ambiti territoriali  del  Ministero  dell'istruzione  impegnato
nelle  operazioni  di  avvio   dell'anno   scolastico   2020/2021   e
all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta  formativa
di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del  19
aprile 2018, anche  per  remunerare  lo  svolgimento  di  prestazioni
aggiuntive rese  dal  personale  delle  istituzioni  scolastiche  nei
limiti predefiniti. 
  4. Al  fine  di  consentire  l'avvio  e  lo  svolgimento  dell'anno
scolastico 2020/2021 e per le finalita' di cui  all'articolo  231-bis
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e  del  presente
articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale  scolastico  e
al  personale  coinvolto  nei  servizi  erogati   dalle   istituzioni
scolastiche in convenzione o tramite accordi,  non  si  applicano  le
modalita' di lavoro agile di cui all'articolo 263  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34. 
  5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato  decreto-legge
si determinano le modalita' e la misura del riparto delle risorse  di
cui ai commi 2 e 3 tra le finalita' ivi indicate. 
  6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui  all'articolo  1,  comma
147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  prorogato
al 30 settembre 2021  limitatamente  alle  graduatorie  comunali  del
personale scolastico, educativo e  ausiliario  destinato  ai  servizi
educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. 
  7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400  milioni  di  euro  nel
2020 e di 600  milioni  di  euro  nel  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114.