Art. 17 
 
                           Accesso formale 
 
  1. La richiesta  di  accesso  formale  puo'  essere  presentata  di
persona all'Ufficio protocollo  dell'Autorita',  per  via  telematica
alla casella istituzionale di posta elettronica certificata  indicata
sul sito dell'Autorita',  per  via  postale,  utilizzando  l'apposito
modulo allegato al presente regolamento. 
  2. Nell'istanza l'interessato deve: 
    a) dimostrare la propria identita' e, quando  occorre,  i  propri
poteri rappresentativi; 
    b)  indicare  gli  elementi  che  consentono  di  individuare   i
documenti amministrativi ai quali chiede di accedere; 
    c) specificare il proprio interesse diretto, concreto e attuale; 
    d) precisare le modalita' con cui intende esercitare  il  diritto
di accesso; 
    e) apporre data e sottoscrizione. 
  3. Il termine di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 per
il riscontro della richiesta, nel caso in cui la stessa sia trasmessa
a mezzo posta o  presentata  personalmente,  decorre  dalla  data  di
acquisizione all'Ufficio protocollo dell'Autorita'. 
  4. Qualora  l'istanza  sia  irregolare  o  incompleta,  ovvero  non
risulti   chiaramente   la   legittimazione   del   richiedente,   il
responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni,  a  darne
comunicazione  al  richiedente.  In  tale  caso,   il   termine   del
procedimento ricomincia a decorrere  dalla  ricezione  della  domanda
perfezionata ovvero completata.