Art. 18 
 
                          Controinteressati 
 
  1. Il responsabile del  procedimento,  qualora  individui  soggetti
controinteressati in base al contenuto del documento richiesto  o  al
contenuto di documenti  connessi,  invia  agli  stessi  comunicazione
della richiesta di accesso. 
  2. Entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione,  i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione,  anche
per via telematica, alla richiesta di accesso. A tal fine  i  termini
di conclusione del procedimento sono sospesi. 
  3. Nel caso di documenti contenenti categorie particolari  di  dati
personali e dati personali relativi a condanne penali  e  reati  o  a
connesse misure di sicurezza, l'accesso e' consentito nei  limiti  in
cui sia  strettamente  indispensabile  e  nei  termini  previsti  dal
regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196.