Art. 20 Modalita' di accesso 1. Il diritto di accesso puo' venire esercitato di persona, mediante consultazione del documento da parte del richiedente o del delegato, alla presenza del responsabile del procedimento o di persona dallo stesso incaricata. Il tempo di consultazione e' adeguato alla natura e alla complessita' del documento. 2. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facolta' di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni indicate nel presente regolamento. 3. L'accesso ai documenti puo' essere limitato ad alcune parti, quando ricorre l'esigenza di differire o escludere l'accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi. Il responsabile del procedimento o suo delegato provvede, altresi', a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti e, se riguardanti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di accesso agli atti. 4. Non e' consentito asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo. 5. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia degli stessi e' subordinato al rimborso del costo di riproduzione e della quota fissa di ricerca determinato dall'Autorita' e dell'imposta di bollo, ove l'interessato richieda copia autenticata. 6. Qualora l'istanza sia pervenuta per via telematica, ovvero le informazioni siano contenute in strumenti informatici, l'accesso agli atti richiesti e' attuato, ove possibile, mediante l'invio dei documenti informatici all'indirizzo di posta elettronica dal quale proviene la richiesta, previa corresponsione della sola quota fissa di ricerca.