Art. 20 
 
                        Modalita' di accesso 
 
  1. Il  diritto  di  accesso  puo'  venire  esercitato  di  persona,
mediante consultazione del documento da parte del richiedente  o  del
delegato, alla  presenza  del  responsabile  del  procedimento  o  di
persona  dallo  stesso  incaricata.  Il  tempo  di  consultazione  e'
adeguato alla natura e alla complessita' del documento. 
  2. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento  comporta
anche la facolta' di  accedere  agli  altri  documenti  nello  stesso
richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve  le
esclusioni indicate nel presente regolamento. 
  3. L'accesso ai documenti puo' essere  limitato  ad  alcune  parti,
quando ricorre l'esigenza di differire  o  escludere  l'accesso  alle
rimanenti  parti  dei  documenti  medesimi.   Il   responsabile   del
procedimento  o  suo  delegato  provvede,  altresi',  a  rendere  non
intellegibili i dati  personali  non  pertinenti  e,  se  riguardanti
categorie particolari di dati personali e dati personali  relativi  a
condanne penali e  reati  o  a  connesse  misure  di  sicurezza,  non
indispensabili rispetto alle specifiche  finalita'  di  accesso  agli
atti. 
  4. Non e' consentito asportare i documenti  dal  luogo  presso  cui
sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo. 
  5. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio  di  copia  degli
stessi e' subordinato al rimborso del costo di riproduzione  e  della
quota fissa di ricerca determinato dall'Autorita' e  dell'imposta  di
bollo, ove l'interessato richieda copia autenticata. 
  6. Qualora l'istanza sia pervenuta per via  telematica,  ovvero  le
informazioni siano contenute in strumenti informatici, l'accesso agli
atti richiesti  e'  attuato,  ove  possibile,  mediante  l'invio  dei
documenti informatici all'indirizzo di posta  elettronica  dal  quale
proviene la richiesta, previa corresponsione della sola  quota  fissa
di ricerca.