Art. 21 
 
                Differimento dell'istanza di accesso 
 
  1. Il responsabile del procedimento  puo'  differire  l'accesso  ai
documenti amministrativi nei seguenti casi: 
    a) nella fase di predisposizione di atti e  provvedimenti,  anche
in  relazione  ad  attivita'  di  vigilanza  o  ispettive,   o   alla
contestazione o applicazione di sanzioni, in  relazione  all'esigenza
di non pregiudicare l'attivita' dell'Autorita'; 
    b) in conformita' alla vigente disciplina in materia  di  appalti
pubblici e in particolare all'art.  53  del  decreto  legislativo  n.
50/2016, durante lo svolgimento delle procedure di gara; 
    c) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento,  fino
all'esaurimento  dei  relativi  procedimenti   ad   eccezione   degli
elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami
il candidato  puo'  richiedere,  successivamente  alla  comunicazione
della valutazione dei titoli posseduti prima dell'effettuazione delle
prove orali, copia dei verbali contenenti i  criteri  di  valutazione
dei titoli stessi; 
    d) nel caso di richieste di documenti contenenti  dati  personali
per i quali, in conformita' al Codice in materia  di  protezione  dei
dati  personali,  risulti  necessario  differire  l'accesso  per  non
pregiudicare l'attivita' necessaria per far  valere  o  difendere  un
diritto in sede giurisdizionale; 
    e) nei casi di  richieste  di  accesso  a  segnalazioni,  atti  o
esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni sindacali e
di categorie o altre associazioni, ad eccezione di quelli  sottratti,
fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria.