Art. 22 
 
Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza  di  terzi,
                      persone, gruppi e imprese 
 
  1. In relazione all'esigenza di salvaguardare  la  riservatezza  di
terzi,  persone,  gruppi,  imprese  e  associazioni,  sono  sottratti
all'accesso, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 7 della  legge
n. 241/1990: 
    a) la documentazione matricolare, i rapporti informativi, le note
caratteristiche, gli accertamenti medico-legali, i documenti relativi
alla  salute   o   concernenti   le   condizioni   psicofisiche,   la
documentazione  riguardante  il  trattamento  economico  individuale,
relativi al personale anche in quiescenza dell'Autorita'; 
    b) la documentazione  attinente  a  procedimenti  penali,  ovvero
utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori
o cautelari, nonche' concernente procedure conciliative, arbitrali  e
l'istruttoria  di  ricorsi  amministrativi  prodotti  dal   personale
dipendente; 
    c)  i  documenti  amministrativi   contenenti   informazioni   di
carattere  psico-attitudinale  relative  a   terzi   nell'ambito   di
procedimenti selettivi; 
    d)  la  documentazione  attinente  ad  accertamenti  ispettivi  e
amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita
privata e della riservatezza; 
    e) gli atti dei privati occasionalmente detenuti  in  quanto  non
scorporabili da documenti direttamente utilizzati  e,  comunque,  gli
atti che non abbiano avuto  specifico  rilievo  nelle  determinazioni
amministrative; 
    f)  la  documentazione  relativa  alla  situazione   finanziaria,
economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni,
ovvero contenente informazioni riservate  di  carattere  commerciale,
industriale e finanziario, comunque utilizzata ai fini dell'attivita'
amministrativa. 
  2. Per quanto  riguarda  l'istanza  di  accesso  a  segnalazioni  o
denunce di inadempimenti o violazioni nell'espletamento di  attivita'
nei  settori  soggetti  alla  vigilanza  dell'Autorita',  qualora  il
segnalante, controinteressato, motivi  il  proprio  interesse  a  non
essere identificato, l'accesso e' escluso  limitatamente  alla  parte
che consente l'identificazione del soggetto segnalante. 
  3. Sono in ogni caso sottratte all'accesso le segnalazioni ex  art.
54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. L'identita' del  dipendente  e'
protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione,  fatte  salve
la non opponibilita' dell'anonimato nei casi previsti dalla  legge  e
la configurabilita' della responsabilita' per calunnia o diffamazione
ai sensi delle disposizioni del codice penale e della responsabilita'
civile, nei casi di dolo o colpa grave.