Art. 23 Documenti esclusi dall'accesso per motivi inerenti la sicurezza e le relazioni internazionali 1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, sono esclusi dall'accesso, i documenti: a) oggetto di segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, o di altro segreto o divieto di divulgazione previsti dall'art. 24 della legge n. 241/1990 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 o da altra normativa vigente, anche in relazione ai rapporti dell'Autorita' con organi costituzionali o di rilievo costituzionale o sottratti all'accesso dalla pubblica amministrazione che li abbia formati; b) concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Autorita'; c) concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'Autorita' in occasione di visite ufficiali di autorita' civili e militari o di incontri con rappresentanti italiani o stranieri; d) riguardanti i procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza del personale dell'Autorita'. 2. Sono, inoltre, esclusi dall'accesso i documenti dalla cui divulgazione possa derivare una lesione alle relazioni internazionali, con riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione, ed in particolare i documenti inerenti ai rapporti tra l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione europea, nonche' tra l'Autorita' ed enti ed organismi di organizzazioni internazionali o di altri Paesi, anche in occasione di visite, dei quali non sia autorizzata o prevista la divulgazione.