Art. 23 
 
Documenti esclusi dall'accesso per motivi inerenti la sicurezza e  le
                      relazioni internazionali 
 
  1. In relazione all'esigenza di salvaguardare  la  sicurezza,  sono
esclusi dall'accesso, i documenti: 
    a) oggetto di segreto di Stato ai sensi della  legge  24  ottobre
1977, n. 801, o di altro segreto o divieto di  divulgazione  previsti
dall'art. 24 della legge n. 241/1990 e dall'art. 8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  27  giugno  1992,  n.  352  o  da  altra
normativa vigente, anche in relazione ai rapporti dell'Autorita'  con
organi  costituzionali  o  di  rilievo  costituzionale  o   sottratti
all'accesso dalla pubblica amministrazione che li abbia formati; 
    b) concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici  destinati
a sede dell'Autorita'; 
    c) concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di
sicurezza nell'ambito dell'Autorita' in occasione di visite ufficiali
di autorita' civili e  militari  o  di  incontri  con  rappresentanti
italiani o stranieri; 
    d)  riguardanti  i  procedimenti  finalizzati  a   garantire   la
sicurezza del personale dell'Autorita'. 
  2. Sono,  inoltre,  esclusi  dall'accesso  i  documenti  dalla  cui
divulgazione   possa   derivare   una    lesione    alle    relazioni
internazionali, con riferimento alle ipotesi previste dai trattati  e
dalle relative leggi di attuazione, ed  in  particolare  i  documenti
inerenti ai rapporti tra l'Autorita'  e  le  istituzioni  dell'Unione
europea,  nonche'  tra  l'Autorita'   ed   enti   ed   organismi   di
organizzazioni internazionali o di altri Paesi, anche in occasione di
visite, dei quali non sia autorizzata o prevista la divulgazione.