Art. 9 
 
Contenuto e relazione sull'esecuzione del piano di risanamento e  del
                  piano di finanziamento di gruppo 
 
  1. Il piano di gruppo dell'impresa di cui all'art.  3,  lettera  d)
contiene, oltre ai dati e alle informazioni indicati all'art. 5,  per
il piano di risanamento, e all'art. 7, per il piano di finanziamento,
le seguenti informazioni: 
    a) con  riferimento  alle  strategie  per  il  ripristino  di  un
adeguato  livello  di  fondi  propri  ammissibili  a  copertura   del
requisito patrimoniale di solvibilita'  di  gruppo  o  del  requisito
patrimoniale minimo di gruppo o  per  la  riduzione  del  profilo  di
rischio: 
      (i) l'individuazione delle linee di business; 
      (ii) le funzioni interessate con particolare  riferimento  alle
funzioni fondamentali o essenziali e importanti a livello di gruppo; 
    b) riguardo alle misure operative di dettaglio: 
      (i)  gli  interventi  che  si  intendono  adottare  sull'ultima
societa' controllante italiana e sulle singole societa'  del  gruppo,
senza danneggiare la solidita' finanziaria del gruppo stesso.  A  tal
fine il piano riporta una stima  degli  impatti  di  tali  interventi
sulle singole societa' del gruppo; 
      (ii)  le  modalita'  tramite  le  quali  sono   assicurati   il
coordinamento   e   la   coerenza   delle   misure    da    adottare,
rispettivamente, a livello di ultima societa' controllante italiana o
di altre societa' del gruppo interessate dal piano; 
      (iii) le necessarie forme di raccordo tra i processi di governo
societario di gruppo e quelli delle singole societa' del gruppo; 
      (iv)  le   soluzioni   idonee   per   superare   gli   ostacoli
all'attuazione delle misure all'interno del  gruppo  con  particolare
riferimento  agli  ostacoli,  di  carattere  pratico   o   giuridico,
all'immediato  trasferimento  di  fondi  propri  o  al  rimborso   di
passivita' all'interno del gruppo. 
  2. Al  piano  di  risanamento  e  di  finanziamento  di  gruppo  si
applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8.