Art. 9 Contenuto e relazione sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento di gruppo 1. Il piano di gruppo dell'impresa di cui all'art. 3, lettera d) contiene, oltre ai dati e alle informazioni indicati all'art. 5, per il piano di risanamento, e all'art. 7, per il piano di finanziamento, le seguenti informazioni: a) con riferimento alle strategie per il ripristino di un adeguato livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo o del requisito patrimoniale minimo di gruppo o per la riduzione del profilo di rischio: (i) l'individuazione delle linee di business; (ii) le funzioni interessate con particolare riferimento alle funzioni fondamentali o essenziali e importanti a livello di gruppo; b) riguardo alle misure operative di dettaglio: (i) gli interventi che si intendono adottare sull'ultima societa' controllante italiana e sulle singole societa' del gruppo, senza danneggiare la solidita' finanziaria del gruppo stesso. A tal fine il piano riporta una stima degli impatti di tali interventi sulle singole societa' del gruppo; (ii) le modalita' tramite le quali sono assicurati il coordinamento e la coerenza delle misure da adottare, rispettivamente, a livello di ultima societa' controllante italiana o di altre societa' del gruppo interessate dal piano; (iii) le necessarie forme di raccordo tra i processi di governo societario di gruppo e quelli delle singole societa' del gruppo; (iv) le soluzioni idonee per superare gli ostacoli all'attuazione delle misure all'interno del gruppo con particolare riferimento agli ostacoli, di carattere pratico o giuridico, all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passivita' all'interno del gruppo. 2. Al piano di risanamento e di finanziamento di gruppo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8.