Art. 16 
 
Cessioni di enti, associazioni e altre  organizzazioni  non  soggetti
                     passivi d'imposta in Italia 
 
  1. Gli enti, le associazioni  e  le  altre  organizzazioni  di  cui
all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del  1972,  non  soggetti  d'imposta  e  che  non  siano  gia'
identificati  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   quando
effettuano  acquisti  di  beni  dalla  Repubblica  di   San   Marino,
corrispondono l'imposta in Italia se l'ammontare  dei  loro  acquisti
abbia superato nell'anno solare precedente ovvero superi nell'anno in
corso il limite di euro 8.000. Per  importi  inferiori  l'imposta  e'
assolta nella Repubblica di San Marino a meno che detti soggetti  non
esercitano il diritto di opzione per  il  pagamento  dell'imposta  in
Italia, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 38, comma
6,  del  decreto-legge  n.  331  del  1993.  Detti  soggetti   devono
presentare all'Agenzia delle entrate in  via  telematica  il  Modello
INTRA 13 ai sensi dell'art. 50, comma 4, del  medesimo  decreto-legge
n. 331 del 1993. 
  2. Gli enti non commerciali di cui al precedente comma aventi sede,
residenza o domicilio nella Repubblica italiana  ed  identificati  ai
fini dell'imposta sul valore  aggiunto,  quando  effettuano  acquisti
nella Repubblica  di  San  Marino,  assolvono  l'imposta  sul  valore
aggiunto anche se agiscono nell'esercizio di attivita' istituzionali. 
  3. Gli enti di cui al comma 2 se ricevono una fattura con  addebito
d'imposta effettuano la  registrazione  dell'acquisto  nella  propria
contabilita'. I medesimi enti se ricevono una fattura senza  addebito
d'imposta  devono,  ai  sensi  dell'art.  49,  commi  1  e   2,   del
decreto-legge n. 331 del 1993, presentare  il  modello  INTRA  12  ed
effettuare il versamento dell'imposta dovuta. Le fatture  in  formato
cartaceo  sono  annotate,  entro  il  mese  successivo  a  quello  di
ricevimento, in apposito registro, istituito ai sensi  dell'art.  47,
comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993. Qualora  le  fatture  non
siano ricevute o siano irregolari, gli enti provvedono alla emissione
della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui  all'art.
6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.