Art. 45 
 
              Proroga CIGS per cessazione e incremento 
           del Fondo sociale per occupazione e formazione 
 
  1. All'articolo 44 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In  via  eccezionale
al fine di  sostenere  i  lavoratori  nella  fase  di  ripresa  delle
attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2021  puo'  essere
autorizzata una proroga di sei  mesi,  previo  ulteriore  accordo  da
stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello  sviluppo
economico e della Regione interessata, per  le  aziende  che  abbiano
particolare  rilevanza  strategica  sul  territorio  qualora  abbiano
avviato  il  processo  di  cessazione  aziendale,  le   cui   azioni,
necessarie al suo completamento e per la salvaguardia  occupazionale,
abbiano   incontrato   fasi   di   particolare   complessita'   anche
rappresentate dal Ministero dello  sviluppo  economico.  Ai  maggiori
oneri derivanti dall'applicazione  del  primo  periodo  del  presente
comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che,  a  tal
fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per  25
milioni di euro per l'anno 2022. Agli  oneri  derivanti  dal  secondo
periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno  2021
e a 25 milioni di euro per l'anno ((2022 si)) provvede a  valere  sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
  2.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e   formazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 125 milioni di euro per  l'anno  2022.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.