((Art. 50 bis 
 
               Misure in materia di tutela del lavoro 
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2021,  la
proroga di  sei  mesi  di  cui  all'articolo  44,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  puo',  in  via
eccezionale, essere concessa,  previo  accordo  stipulato  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e   delle   regioni
interessate,  anche  per  i  trattamenti  di  integrazione  salariale
straordinaria  di  cui  all'articolo  94,  commi  2  e   2-bis,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro  per  l'anno
2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo
di solidarieta' per il settore del  trasporto  aereo  e  del  sistema
aeroportuale,   costituito   ai   sensi   dell'articolo   1-ter   del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di  7,4  milioni
di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di  euro  per  l'anno  2022.
Agli  oneri  derivanti  dal  primo  periodo   del   presente   comma,
complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a  9,9
milioni di euro per l'anno 2022,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni  di
articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle
fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con  i  codici
13, 14 e 15,  che,  a  decorrere  dalla  data  del  1°  luglio  2021,
sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono presentare, per
i  lavoratori  in  forza  alla  data  di  entrata   in   vigore   del
decreto-legge 30 giugno 2021,  n.  99,  domanda  di  concessione  del
trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli  articoli
19 e 20 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  per  una  durata
massima di diciassette settimane  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi  del
presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale. 
  3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure  di
cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6,  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69. 
  4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al  31
ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5  e  24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e  restano  altresi'  sospese  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito  di  subentro  di  un
nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di  contratto   collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla
medesima data di cui al primo periodo,  resta  altresi'  preclusa  al
datore di lavoro, indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti,  la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
restano, altresi', sospese le procedure in corso di cui  all'articolo
7 della medesima legge. 
  5. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  4  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
realizzi la cessione di un complesso di beni o  attivita'  che  possa
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresi', esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a  185,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di  cui  al
presente  comma.  Qualora  dal  predetto   monitoraggio   emerga   il
raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  8. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e  delle  politiche  sociali  un  fondo  denominato:  «Fondo  per  il
potenziamento delle competenze e la riqualificazione  professionale»,
con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021.  Il
Fondo e' finalizzato  a  contribuire  al  finanziamento  di  progetti
formativi  rivolti  ai  lavoratori  beneficiari  di  trattamenti   di
integrazione salariale per  i  quali  e'  programmata  una  riduzione
dell'orario di lavoro superiore al 30  per  cento,  calcolata  in  un
periodo di dodici mesi, nonche' ai percettori della Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 50 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono  individuati  i
criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 8. 
  10. Con effetto dal 1° gennaio 2021: 
  a) il primo periodo dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n.  27,  e'  sostituito  dal  seguente:  «I  periodi  di
trattamento ordinario di integrazione salariale e  assegno  ordinario
concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni  caso  conteggiati  ai
fini dei limiti previsti dall'articolo  4,  commi  1  e  2,  e  dagli
articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148.»; 
  b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale
COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1,  5  e  7,  del
citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono  posti  prioritariamente  a
carico delle disponibilita' dei rispettivi fondi di  solidarieta'  di
cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148, anche in  deroga  a  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente; 
  c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione  ordinaria
con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e
20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della
gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.  88,  ai
sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma. 
  11. L'INPS e' autorizzato ad aggiornare,  previa  comunicazione  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti
di spesa di cui al primo periodo del comma  13  dell'articolo  8  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto  previsto  al
comma 10 del presente articolo e delle  risultanze  del  monitoraggio
effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa  medesimi,  fermo
restando il limite di spesa complessivo.))