Art. 16 
 
  I BTP€i sono buoni del Tesoro poliennali indicizzati, nel  capitale
e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato  dei  prezzi
al consumo nell'area dell'euro (IAPC) con esclusione dei  prodotti  a
base di  tabacco,  d'ora  innanzi  indicato,  ai  fini  del  presente
decreto, come indice Eurostat. 
  Per  i  BTP€i,  gli  interessi  da  corrispondere   alle   scadenze
semestrali ed il capitale  da  pagare  alla  data  di  scadenza  sono
determinati utilizzando il coefficiente di indicizzazione,  calcolato
sulla base dell'indice Eurostat, elaborato e  pubblicato  mensilmente
da Eurostat. 
  Per il calcolo del coefficiente di indicizzazione si  determina  il
valore dell'inflazione di riferimento. 
  Il valore dell'inflazione di riferimento, al giorno d del  mese  m,
e' determinato interpolando linearmente gli indici Eurostat  relativi
ai due mesi che precedono di un mese il mese  m,  tenendo  conto  dei
giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno  d,  sulla  base  della
seguente formula: 
    IRd,m = IEm-3 + [("gg. dal 1°m" -1)  /  ("gg.  nel  mese  m")]  *
(IEm-2 - IEm-3 ) 
  dove: 
    IRd,m e' l'inflazione di riferimento del giorno  d  del  mese  m,
ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo; 
    IEm-3 (=Indice Eurostatm-3 ) e' l'indice  dei  prezzi  pubblicato
per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato
il calcolo; 
    IEm-2 (=Indice Eurostatm-2 ) e' l'indice  dei  prezzi  pubblicato
per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato
il calcolo; 
    gg. dal 1° m e' il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese  m,
ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo; 
    gg. nel mese m e' il numero dei  giorni  effettivi  del  mese  m,
ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo. 
  Il  valore  dell'inflazione  di  riferimento  cosi'  ottenuto,   e'
troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato  alla  quinta  cifra
decimale. 
  Determinata  l'inflazione  di  riferimento,  il   coefficiente   di
indicizzazione  e'  ottenuto  dal  rapporto   tra   l'inflazione   di
riferimento alla data cui si riferisce il calcolo e  l'inflazione  di
riferimento alla data  di  godimento  del  titolo.  Il  valore  cosi'
ottenuto e' troncato alla sesta cifra  decimale  e  arrotondato  alla
quinta cifra decimale. 
  Qualora l'indice Eurostat subisca  revisioni  successivamente  alla
sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli continua  ad
applicarsi l'indice pubblicato prima della revisione. 
  Qualora l'indice Eurostat non venga pubblicato in tempo utile,  per
il calcolo degli importi dovuti si utilizza l'indice sostitutivo dato
dalla seguente formula: 
    ISn = IEn-1 * (IEn-1 / IEn-13 )1/12 
  dove: 
    n e' il mese per  il  quale  non  e'  stato  pubblicato  l'indice
Eurostat; 
    IS e'  l'indice  di  inflazione  sostitutivo  dell'inflazione  di
riferimento. 
  L'indice cosi' ottenuto, identificato come indice  sostitutivo,  e'
applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi  o
rimborso del capitale effettuati precedentemente  alla  pubblicazione
dell'indice definitivo. 
  L'indice  definitivo   e'   applicato   ai   pagamenti   effettuati
successivamente alla sua pubblicazione. Non saranno  rettificati  gli
eventuali  pagamenti   gia'   effettuati   sulla   base   dell'indice
sostitutivo. 
  Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rendere noti,
tramite i mezzi di informazione in uso sui  mercati  finanziari,  gli
elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.