Art. 17 
 
  L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza  e'  determinato
moltiplicando il valore nominale dei buoni  per  il  coefficiente  di
indicizzazione, calcolato relativamente al giorno di scadenza. 
  Qualora il valore del coefficiente di  indicizzazione  relativo  al
giorno di scadenza sia minore dell'unita', l'importo del capitale  da
rimborsare e' pari al valore nominale dei buoni.