Art. 24 
 
            Provvedimento autorizzatorio unico regionale 
 
  1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «l'adeguatezza e» sono soppresse, ed  e'
aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui sia  richiesta
anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine  di
cui  al  primo  periodo  l'amministrazione  competente  effettua   la
verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'.»; 
    b) al comma 4, le parole «concernenti la valutazione  di  impatto
ambientale  e,  ove  necessarie,  la  valutazione  di   incidenza   e
l'autorizzazione integrata ambientale»  sono  soppresse,  e  dopo  il
terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Ove il progetto  comporti  la
variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del  pubblico
interessato riguardano anche tale variazione e,  ove  necessario,  la
valutazione ambientale strategica.»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Entro i successivi  trenta  giorni  l'autorita'  competente
puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti
i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico,
come  indicate  dagli  enti  e  amministrazioni  competenti  al  loro
rilascio, assegnando un termine non superiore  a  trenta  giorni.  Su
richiesta  motivata  del  proponente  l'autorita'   competente   puo'
concedere, per una sola volta, la  sospensione  dei  termini  per  la
presentazione della documentazione integrativa  per  un  periodo  non
superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,  l'istanza  si
intende ritirata ed e'  fatto  obbligo  all'autorita'  competente  di
procedere  all'archiviazione.  L'autorita'  competente,  ricevuta  la
documentazione integrativa, la  pubblica  sul  proprio  sito  web  e,
tramite proprio apposito avviso, avvia una  nuova  consultazione  del
pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto  a  quella  di
cui al comma 4.»; 
    d) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
      «7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti  dall'articolo
32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci  giorni
dalla scadenza del termine per  richiedere  integrazioni  di  cui  al
comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio  del
provvedimento  di  VIA  e  dei  titoli  abilitativi  necessari   alla
realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal  proponente.
La conferenza di servizi e' convocata  in  modalita'  sincrona  e  si
svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Il termine di conclusione della  conferenza  di  servizi  e'  di
novanta giorni decorrenti ((dalla data  della  prima  riunione.))  La
determinazione motivata di conclusione della  conferenza  di  servizi
costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e
comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA
e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e  l'esercizio
del progetto. Nel caso in  cui  il  rilascio  di  titoli  abilitativi
settoriali sia compreso nell'ambito di  un'autorizzazione  unica,  le
amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso  partecipano
alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento
autorizzatorio unico regionale. 
      7-bis. Qualora  in  base  alla  normativa  di  settore  per  il
rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia  richiesto  un  livello
progettuale  esecutivo,  oppure  laddove  la   messa   in   esercizio
dell'impianto  o  l'avvio  dell'attivita'  necessiti  di   verifiche,
riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa,
la amministrazione competente indica in conferenza le  condizioni  da
verificare, secondo  un  cronoprogramma  stabilito  nella  conferenza
stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate
dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o  integrate
solo in presenza di  significativi  elementi  emersi  nel  corso  del
successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo. 
      7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella  determinazione
motivata  di  conclusione  della  conferenza  di  cui  al   comma   7
attribuiscano carattere  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e
urgenza, costituiscano  variante  agli  ((strumenti  urbanistici))  e
vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della
conferenza ne da' atto.».