Art. 11 
 
 
                 Addetti all'ufficio per il processo 
 
  1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese  nel  PNRR
e, in particolare, per favorire la piena operativita' delle strutture
organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi
dell'art. 16-octies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere  definizione  dei  procedimenti  giudiziari,  in
deroga a quanto previsto dall'art.  36  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  il  Ministero  della  giustizia  richiede  alla
((Commissione RIPAM)), che puo' avvalersi di Formez  PA,  di  avviare
procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di
un contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il
processo, con contratto di lavoro a tempo  determinato  della  durata
massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni
per il secondo.  Nell'ambito  di  tale  contingente,  alla  corte  di
cassazione sono destinati addetti  all'ufficio  per  il  processo  in
numero non superiore a 400, da  assegnarsi  in  virtu'  di  specifico
progetto  organizzativo  del  primo   presidente   della   corte   di
cassazione, con l'obiettivo ((prioritario))  del  contenimento  della
pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine  di
supportare le linee di progetto di competenza  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ricomprese nel PNRR, ((e  in  particolare  per
favorire))  la  piena  operativita'  delle  strutture   organizzative
denominate ufficio per il  processo  costituite  ai  sensi  dell'art.
53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, ((il Segretariato generale
della Giustizia amministrativa, di seguito indicato con l'espressione
«Giustizia amministrativa»)), per assicurare  la  celere  definizione
dei processi pendenti alla data del 31 dicembre  2019,  in  deroga  a
quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, ((e' autorizzato)) ad avviare le procedure  di  reclutamento,
in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unita' di  addetti
all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e  sei
mesi, cosi' ripartito: 250 unita' complessive per i profili di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unita' per il profilo  di  cui  al
comma 3, lettera d). I contingenti di personale di  cui  al  presente
comma non sono computati ai fini della  consistenza  della  dotazione
organica  rispettivamente  del  Ministero  della  giustizia  e  della
Giustizia  amministrativa.  L'assunzione  del  personale  di  cui  al
presente comma e' autorizzata subordinatamente  all'approvazione  del
PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea  ai  sensi  dell'art.
20, paragrafo 1, del regolamento  (UE)  n.  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 
  2. Il personale da assumere  nell'amministrazione  della  giustizia
ordinaria ai sensi ((del  comma  1  deve))  essere  in  possesso  del
diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a
concorso da indicarsi nel bando, del diploma di ((laurea in  economia
e  commercio  o  in  scienze  politiche))  o  titoli  equipollenti  o
equiparati. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40
e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  la  declaratoria
del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il  processo,
comprensiva di specifiche e contenuti professionali,  e'  determinata
secondo quanto  previsto  dall'Allegato  II,  numero  1.  Per  quanto
attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni
istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio
per il processo sono equiparati ai profili dell'area  III,  posizione
economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative,  puo'  stabilire,  anche  in
deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari
forme  di  organizzazione  e   di   svolgimento   della   prestazione
lavorativa, con riferimento al  lavoro  agile  e  alla  distribuzione
flessibile dell'orario di lavoro. 
  3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione
e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e' composto  dai  seguenti
profili professionali: 
    a) funzionari amministrativi - area III - posizione economica F1; 
    b) funzionari informatici - area III - posizione economica F1; 
    c) funzionari statistici - area III - posizione economica F1; 
    d) assistenti informatici - area II - posizione economica F2. 
  4. Il servizio prestato  con  merito  e  debitamente  attestato  al
termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1,
e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui
al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa  sia  stata
svolta  per  l'intero  periodo  sempre  presso  la  sede   di   prima
assegnazione: 
    a) costituisce titolo per l'accesso al  concorso  per  magistrato
ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160; 
    b) equivale ad un anno di tirocinio professionale  per  l'accesso
((alle professioni di avvocato e di notaio)); 
    c) equivale ad un anno di frequenza dei  corsi  della  scuola  di
specializzazione per le  professioni  legali,  fermo  il  superamento
delle verifiche intermedie  e  delle  prove  finali  d'esame  di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; 
    d)  costituisce  titolo  di   preferenza   per   l'accesso   alla
magistratura onoraria ai sensi dell'art.  4,  comma  3,  del  decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
  5. L'amministrazione giudiziaria,  nelle  successive  procedure  di
selezione per il personale  a  tempo  indeterminato,  puo'  prevedere
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati  in
possesso   dell'attestazione   di   cui   al    comma    4    ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche  della
terza  area  professionale,  prevedere  una  riserva  in  favore  del
personale assunto ai sensi  del  presente  articolo,  in  misura  non
superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione  della  Giustizia
amministrativa,  nelle  successive  procedure  di  selezione  per  il
personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di  un
punteggio aggiuntivo in favore del  personale  che,  al  termine  del
rapporto di  lavoro,  abbia  ricevuto,  dal  presidente  dell'Ufficio
giudiziario dove ha  prestato  servizio,  un  attestato  di  servizio
prestato con merito. 
  6. (soppresso). 
  7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata: 
    a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro  360.142.195  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024,
di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per  l'anno
2026, a cui si provvede mediante  versamento  di  pari  importo,  nei
corrispondenti anni, dai conti correnti  di  cui  all'art.  1,  comma
1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del  bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti  capitoli
di spesa ((dello stato di previsione del Ministero della giustizia)); 
    b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per  l'anno  2024,
di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni  2025  e  2026,  a  cui  si
provvede a valere sul Fondo di rotazione per  l'attuazione  del  Next
Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a
1050 del medesimo art. 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   16-octies   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
                «Art. 16-octies (Ufficio per il processo).  -  1.  Al
          fine di  garantire  la  ragionevole  durata  del  processo,
          attraverso  l'innovazione  dei  modelli  organizzativi   ed
          assicurando un piu'  efficiente  impiego  delle  tecnologie
          dell'informazione e della  comunicazione  sono  costituite,
          presso  le  corti  di  appello  e  i  tribunali   ordinari,
          strutture  organizzative   denominate   "ufficio   per   il
          processo", mediante l'impiego del personale di  cancelleria
          e di coloro che svolgono,  presso  i  predetti  uffici,  il
          tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, o la  formazione  professionale
          dei  laureati  a  norma  dell'art.   37,   comma   5,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Fanno
          altresi' parte  dell'ufficio  per  il  processo  costituito
          presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui  agli
          articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, e  dell'ufficio  per  il  processo  costituito
          presso i tribunati, i giudici onorari di tribunale  di  cui
          agli articoli  42-ter  e  seguenti  del  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n. 12. 
                2. Il Consiglio Superiore  della  Magistratura  e  il
          Ministro  della  giustizia,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, danno attuazione alle disposizioni  di  cui  al
          comma 1, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 36, 40
          e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 2 (Fonti). (Art. 2, commi da 1 a 3 del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art.
          2 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2
          del decreto legislativo n. 80 del  1998).  -  1.  -  1-bis.
          (Omissis). 
                2.  I  rapporti  di  lavoro  dei   dipendenti   delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del  codice
          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
          carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  o  che  abbiano
          introdotto  discipline  dei  rapporti  di  lavoro  la   cui
          applicabilita'   sia   limitata   ai    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche, o a categorie di  essi,  possono
          essere derogate nelle materie affidate alla  contrattazione
          collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e  nel  rispetto
          dei principi stabiliti dal presente decreto, da  successivi
          contratti o accordi collettivi nazionali e,  per  la  parte
          derogata, non sono ulteriormente applicabili. 
                3. e 3-bis. (Omissis).». 
                «Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
          forme di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze  connesse
          con  il   proprio   fabbisogno   ordinario   le   pubbliche
          amministrazioni assumono esclusivamente  con  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  seguendo   le
          procedure di reclutamento previste dall'art. 35. 
                2. Le  amministrazioni  pubbliche  possono  stipulare
          contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato,
          contratti  di  formazione   e   lavoro   e   contratti   di
          somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'
          avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste  dal
          codice civile e dalle altre leggi sui  rapporti  di  lavoro
          nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le  modalita'
          in cui se ne preveda l'applicazione  nelle  amministrazioni
          pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
          contratti di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma
          soltanto   per    comprovate    esigenze    di    carattere
          esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto
          delle condizioni  e  modalita'  di  reclutamento  stabilite
          dall'art. 35. I contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato possono essere  stipulati  nel  rispetto  degli
          articoli 19 e seguenti del decreto  legislativo  15  giugno
          2015, n. 81,  escluso  il  diritto  di  precedenza  che  si
          applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
          cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
          I  contratti  di  somministrazione  di   lavoro   a   tempo
          determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e  seguenti
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta  salva
          la  disciplina   ulteriore   eventualmente   prevista   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e'  possibile
          ricorrere alla somministrazione di lavoro  per  l'esercizio
          di  funzioni  direttive  e  dirigenziali.   Per   prevenire
          fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche,  nel
          rispetto  delle   disposizioni   del   presente   articolo,
          sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
          e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
          pubblici   a    tempo    indeterminato.    E'    consentita
          l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo,  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  ferma   restando   la
          salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
          vincitori  e  dagli  idonei  per  le  assunzioni  a   tempo
          indeterminato. 
                2-bis. I rinvii operati dal  decreto  legislativo  15
          giugno  2015,  n.  81,  ai  contratti   collettivi   devono
          intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
          pubbliche,  ai  contratti  collettivi  nazionali  stipulati
          dall'ARAN. 
                3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo  del
          lavoro  flessibile,  sulla  base  di  apposite   istruzioni
          fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, le  amministrazioni  redigono,
          dandone informazione alle organizzazioni sindacali  tramite
          invio  all'Osservatorio  paritetico  presso  l'Aran,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   un
          analitico rapporto informativo sulle  tipologie  di  lavoro
          flessibile   utilizzate,   con   l'indicazione   dei   dati
          identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
          normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
          da trasmettere, entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,  ai
          nuclei di valutazione  e  agli  organismi  indipendenti  di
          valutazione di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150, nonche' alla Presidenza del Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  che
          redige una relazione annuale al Parlamento. 
                4.   Le   amministrazioni    pubbliche    comunicano,
          nell'ambito del rapporto di  cui  al  precedente  comma  3,
          anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
          socialmente utili. 
                5.  In  ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni
          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di
          lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
          puo' comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo   indeterminato    con    le    medesime    pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le
          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  recuperare  le  somme
          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti   dei   dirigenti
          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o
          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono responsabili  anche
          ai  sensi  dell'art.  21  del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni  si  terra'  conto  in   sede   di   valutazione
          dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
                5-bis. - 5-ter. 
                5-quater. I contratti di lavoro posti  in  essere  in
          violazione del presente articolo sono nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle disposizioni del presente  articolo  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21. Al  dirigente
          responsabile  di  irregolarita'  nell'utilizzo  del  lavoro
          flessibile non  puo'  essere  erogata  la  retribuzione  di
          risultato. 
                5-quinquies. Il presente  articolo,  fatto  salvo  il
          comma 5, non  si  applica  al  reclutamento  del  personale
          docente, educativo e amministrativo, tecnico  e  ausiliario
          (ATA),  a   tempo   determinato   presso   le   istituzioni
          scolastiche ed educative statali e degli  enti  locali,  le
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica. Per gli enti di ricerca  pubblici  di  cui  agli
          articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo
          25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal
          medesimo decreto.». 
                «Art.   40   (Contratti   collettivi   nazionali    e
          integrativi) (Art. 45 del decreto  legislativo  n.  29  del
          1993,  come  sostituito  prima  dall'art.  15  del  decreto
          legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1  del  decreto
          legislativo n. 396 del 1997  e  successivamente  modificato
          dall'art. 43, comma 1 del decreto  legislativo  n.  80  del
          1998). - 1.  La  contrattazione  collettiva  disciplina  il
          rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con
          le modalita' previste dal presente decreto.  Nelle  materie
          relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
          prestazioni ai fini della  corresponsione  del  trattamento
          accessorio, della mobilita', la  contrattazione  collettiva
          e' consentita nei limiti previsti  dalle  norme  di  legge.
          Sono escluse dalla  contrattazione  collettiva  le  materie
          attinenti all'organizzazione degli uffici,  quelle  oggetto
          di partecipazione sindacale ai sensi  dell'art.  9,  quelle
          afferenti alle  prerogative  dirigenziali  ai  sensi  degli
          articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e
          della revoca degli incarichi dirigenziali,  nonche'  quelle
          di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421. 
                2.  Tramite  appositi  accordi  tra   l'ARAN   e   le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree  per  la  dirigenza.  Una  apposita  area  o   sezione
          contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la  dirigenza
          del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale,  per
          gli effetti di cui all'art. 15 del decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502,   e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito dei comparti di contrattazione  possono  essere
          costituite apposite  sezioni  contrattuali  per  specifiche
          professionalita'. 
                3.  La  contrattazione  collettiva   disciplina,   in
          coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale,
          i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei  contratti
          collettivi  nazionali  e  integrativi.  La   durata   viene
          stabilita in modo che vi sia  coincidenza  fra  la  vigenza
          della disciplina giuridica e di quella economica. 
                3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
          livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa,   nel
          rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei  vincoli  di  bilancio
          risultanti dagli  strumenti  di  programmazione  annuale  e
          pluriennale di ciascuna amministrazione. La  contrattazione
          collettiva  integrativa  assicura   adeguati   livelli   di
          efficienza   e   produttivita'   dei   servizi    pubblici,
          incentivando l'impegno e  la  qualita'  della  performance,
          destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli  obiettivi
          organizzativi ed individuali, una  quota  prevalente  delle
          risorse  finalizzate  ai  trattamenti  economici  accessori
          comunque denominati ai sensi  dell'art.  45,  comma  3.  La
          predetta  quota  e'  collegata   alle   risorse   variabili
          determinate per l'anno di  riferimento.  La  contrattazione
          collettiva integrativa  si  svolge  sulle  materie,  con  i
          vincoli e nei limiti  stabiliti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali  che
          questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
          territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
          collettivi nazionali definiscono il termine delle  sessioni
          negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine  le
          parti riassumono le rispettive prerogative  e  liberta'  di
          iniziativa e decisione. 
                3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
          la stipulazione di  un  contratto  collettivo  integrativo,
          qualora  il  protrarsi  delle   trattative   determini   un
          pregiudizio alla funzionalita' dell'azione  amministrativa,
          nel rispetto dei principi di correttezza e buona  fede  fra
          le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
          via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato  accordo
          fino  alla  successiva   sottoscrizione   e   prosegue   le
          trattative al  fine  di  pervenire  in  tempi  celeri  alla
          conclusione    dell'accordo.     Agli     atti     adottati
          unilateralmente si applicano le procedure di  controllo  di
          compatibilita'  economico-finanziaria  previste   dall'art.
          40-bis.   I   contratti   collettivi   nazionali    possono
          individuare un termine  minimo  di  durata  delle  sessioni
          negoziali   in   sede   decentrata,   decorso   il    quale
          l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
          in via  provvisoria,  sulle  materie  oggetto  del  mancato
          accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica,  un  osservatorio  a
          composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
          e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta  gli
          atti di  cui  al  primo  periodo.  L'osservatorio  verifica
          altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente  motivati  in
          ordine alla sussistenza del pregiudizio alla  funzionalita'
          dell'azione  amministrativa.  Ai  componenti  non  spettano
          compensi, gettoni, emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di
          spese comunque denominati. 
                3-quater. 
                3-quinquies. La contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.
          41,  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse   indicate
          all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
          finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
          integrativa. Le regioni, per  quanto  concerne  le  proprie
          amministrazioni,  e  gli  enti  locali  possono   destinare
          risorse  aggiuntive  alla  contrattazione  integrativa  nei
          limiti  stabiliti  dalla  contrattazione  nazionale  e  nei
          limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
          personale dalle vigenti  disposizioni,  in  ogni  caso  nel
          rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di  analoghi
          strumenti del contenimento  della  spesa.  Lo  stanziamento
          delle risorse aggiuntive per la contrattazione  integrativa
          e' correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia
          di misurazione, valutazione e trasparenza della performance
          e in materia di merito e premi applicabili alle  regioni  e
          agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli  16
          e 31 del decreto legislativo di attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni.  Le  pubbliche
          amministrazioni non possono in ogni caso  sottoscrivere  in
          sede  decentrata  contratti   collettivi   integrativi   in
          contrasto con i vincoli  e  con  i  limiti  risultanti  dai
          contratti collettivi nazionali o che  disciplinano  materie
          non espressamente delegate a tale livello negoziale  ovvero
          che  comportano  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione   annuale   e   pluriennale   di    ciascuna
          amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli  e  dei
          limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
          o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
          essere applicate e sono sostituite ai sensi degli  articoli
          1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In  caso  di
          superamento di vincoli finanziari accertato da parte  delle
          sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti,  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  o  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo  di
          recupero nell'ambito della sessione  negoziale  successiva,
          con quote annuali e per un  numero  massimo  di  annualita'
          corrispondente  a  quelle  in  cui  si  e'  verificato   il
          superamento di tali vincoli. Al fine  di  non  pregiudicare
          l'ordinata prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle
          amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo'
          eccedere il 25  per  cento  delle  risorse  destinate  alla
          contrattazione integrativa ed il numero  di  annualita'  di
          cui al  periodo  precedente,  previa  certificazione  degli
          organi di controllo di cui all'art.  40-bis,  comma  1,  e'
          corrispondentemente incrementato. In alternativa  a  quanto
          disposto dal periodo precedente,  le  regioni  e  gli  enti
          locali  possono  prorogare  il  termine  per  procedere  al
          recupero delle somme indebitamente erogate, per un  periodo
          non superiore a cinque anni, a condizione  che  adottino  o
          abbiano adottato le misure di contenimento della  spesa  di
          cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
          16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
          spesa  previste   dalle   predette   misure,   nonche'   il
          conseguimento di ulteriori  riduzioni  di  spesa  derivanti
          dall'adozione di misure di  razionalizzazione  relative  ad
          altri  settori  anche  con  riferimento   a   processi   di
          soppressione  e  fusione  di  societa',  enti   o   agenzie
          strumentali. Le regioni e gli  enti  locali  forniscono  la
          dimostrazione di cui al  periodo  precedente  con  apposita
          relazione, corredata del parere  dell'organo  di  revisione
          economico-finanziaria,  allegata  al  conto  consuntivo  di
          ciascun  anno  in  cui  e'  effettuato  il   recupero.   Le
          disposizioni del  presente  comma  trovano  applicazione  a
          decorrere dai contratti sottoscritti  successivamente  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
                3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo  le
          pubbliche   amministrazioni    redigono    una    relazione
          tecnico-finanziaria   ed   una   relazione    illustrativa,
          utilizzando gli schemi  appositamente  predisposti  e  resi
          disponibili tramite i  rispettivi  siti  istituzionali  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con  il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   Tali   relazioni
          vengono  certificate  dagli  organi  di  controllo  di  cui
          all'art. 40-bis, comma 1. 
                4.  Le  pubbliche  amministrazioni   adempiono   agli
          obblighi assunti con i  contratti  collettivi  nazionali  o
          integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
          assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
          ordinamenti. 
                4-bis. I contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
          devono  prevedere   apposite   clausole   che   impediscono
          incrementi  della  consistenza  complessiva  delle  risorse
          destinate ai trattamenti economici accessori, nei  casi  in
          cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
          sede di contrattazione integrativa, rilevati a  consuntivo,
          evidenzino, anche con riferimento  alla  concentrazione  in
          determinati  periodi  in  cui  e'   necessario   assicurare
          continuita'  nell'erogazione  dei  servizi  all'utenza   o,
          comunque, in continuita'  con  le  giornate  festive  e  di
          riposo settimanale, significativi  scostamenti  rispetto  a
          dati medi annuali nazionali o di settore. 
                4-ter.  Al   fine   di   semplificare   la   gestione
          amministrativa  dei  fondi  destinati  alla  contrattazione
          integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
          obiettivi di valorizzazione degli  apporti  del  personale,
          nonche'  di  miglioramento  della  produttivita'  e   della
          qualita'  dei   servizi,   la   contrattazione   collettiva
          nazionale provvede al riordino, alla  razionalizzazione  ed
          alla  semplificazione  delle  discipline  in   materia   di
          dotazione   ed   utilizzo   dei   fondi   destinati    alla
          contrattazione integrativa.». 
                «Art. 45 (Trattamento economico) (Art. 49 del decreto
          legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito  dall'art.  23
          del d.lgs. n. 546 del 1993). - 1. Il trattamento  economico
          fondamentale ed  accessorio  fatto  salvo  quanto  previsto
          all'art. 40, commi 3-ter e  3-quater,  e  all'art.  47-bis,
          comma 1, e' definito dai contratti collettivi. 
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   ai
          propri dipendenti di cui all'art. 2, comma  2,  parita'  di
          trattamento  contrattuale  e   comunque   trattamenti   non
          inferiori  a  quelli  previsti  dai  rispettivi   contratti
          collettivi. 
                3. I contratti collettivi  definiscono,  in  coerenza
          con  le  disposizioni  legislative   vigenti,   trattamenti
          economici accessori collegati: 
                  a) alla performance individuale; 
                  b) alla performance organizzativa  con  riferimento
          all'amministrazione  nel  suo  complesso  e   alle   unita'
          organizzative o aree di responsabilita' in cui si  articola
          l'amministrazione; 
                  c)   all'effettivo   svolgimento    di    attivita'
          particolarmente disagiate ovvero pericolose o  dannose  per
          la salute. 
                3-bis. Per premiare  il  merito  e  il  miglioramento
          della performance dei dipendenti, ai  sensi  delle  vigenti
          disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente  con
          i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito
          di quelle previste per il rinnovo del contratto  collettivo
          nazionale di lavoro. 
                4. I dirigenti  sono  responsabili  dell'attribuzione
          dei trattamenti economici accessori. 
                5. Le funzioni ed i  relativi  trattamenti  economici
          accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
          affari esteri, per i servizi  che  si  prestano  all'estero
          presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
          e   le   istituzioni   culturali   e   scolastiche,    sono
          disciplinati, limitatamente  al  periodo  di  servizio  ivi
          prestato, dalle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
          modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   dalle   altre
          pertinenti normative di settore del Ministero degli  affari
          esteri.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 53-ter della  legge  27
          aprile  1982,  n.  186  (Ordinamento  della   giurisdizione
          amministrativa e del personale di segreteria ed  ausiliario
          del Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
          regionali): 
                «Art. 53-ter  (Ufficio  per  il  processo).  -  1.  A
          supporto dell'attivita' dei magistrati amministrativi  sono
          costituite strutture organizzative interne degli uffici  di
          segreteria  del  Consiglio  di  Stato,  del  Consiglio   di
          giustizia amministrativa  per  la  regione  siciliana,  dei
          tribunali amministrativi  regionali,  denominate:  "ufficio
          per il processo", mediante  l'utilizzo,  nell'ambito  della
          dotazione organica  di  cui  alla  tabella  A  allegata  al
          decreto-legge 31  agosto  2016,  n.  168,  e  di  cui  agli
          articoli 19-ter e  19-quater  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426,  del  personale  di
          segreteria di area funzionale III. Alla suddetta  attivita'
          possono, altresi', concorrere coloro che svolgono, presso i
          predetti uffici, il tirocinio formativo a  norma  dell'art.
          73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  o  la
          formazione professionale a norma dell'art. 37, comma 5, del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  o  il
          tirocinio disciplinato dal regolamento di  cui  al  decreto
          del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70,  recante
          la  disciplina  per  lo  svolgimento  del   tirocinio   per
          l'accesso alla professione forense ai sensi  dell'art.  41,
          comma 13, della legge 31 dicembre  2012,  n.  247.  Con  il
          regolamento di organizzazione di cui all'art. 53-bis,  sono
          individuati i compiti e l'organizzazione  dell'ufficio  per
          il processo,  anche,  se  del  caso,  prevedendo  un  unico
          ufficio  per  una  pluralita'   di   sezioni   dell'ufficio
          giudiziario,  nonche'  eventualmente  fissando  il   limite
          dimensionale minimo  dell'ufficio  giudiziario,  necessario
          per l'attivazione dell'ufficio per il processo.». 
              - Per  il  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,  si  rimanda
          nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25  luglio
          2005, n. 150): 
                «Art. 2 (Requisiti per l'ammissione al  concorso  per
          esami). - 1. Al concorso per esami,  tenuto  conto  che  ai
          fini dell'anzianita'  minima  di  servizio  necessaria  per
          l'ammissione non sono cumulabili le anzianita' maturate  in
          piu' categorie fra quelle previste, sono ammessi: 
                  a) i magistrati amministrativi e contabili; 
                  b) i procuratori dello Stato che non  sono  incorsi
          in sanzioni disciplinari; 
                  c)  i  dipendenti  dello   Stato,   con   qualifica
          dirigenziale  o  appartenenti  ad   una   delle   posizioni
          dell'area  C  prevista  dal  vigente  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno  cinque
          anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano  costituito
          il rapporto di lavoro a seguito di concorso  per  il  quale
          era  richiesto  il  possesso  del  diploma  di  laurea   in
          giurisprudenza conseguito,  salvo  che  non  si  tratti  di
          seconda laurea, al termine di  un  corso  universitario  di
          durata non inferiore a quattro anni e che non sono  incorsi
          in sanzioni disciplinari; 
                  d) gli appartenenti al personale  universitario  di
          ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma
          di  laurea  in  giurisprudenza  che  non  sono  incorsi  in
          sanzioni disciplinari; 
                  e)  i  dipendenti,  con  qualifica  dirigenziale  o
          appartenenti  alla  ex  area  direttiva,   della   pubblica
          amministrazione, degli enti pubblici a carattere  nazionale
          e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto  di
          lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto  il
          possesso  del   diploma   di   laurea   in   giurisprudenza
          conseguito, salvo che non si tratti di seconda  laurea,  al
          termine di un corso universitario di durata non inferiore a
          quattro anni, con almeno cinque anni  di  anzianita'  nella
          qualifica o, comunque, nelle predette carriere  e  che  non
          sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
                  f) gli avvocati  iscritti  all'albo  che  non  sono
          incorsi in sanzioni disciplinari; 
                  g) coloro i  quali  hanno  svolto  le  funzioni  di
          magistrato onorario per almeno  sei  anni  senza  demerito,
          senza essere stati revocati  e  che  non  sono  incorsi  in
          sanzioni disciplinari; 
                  h) i laureati in possesso del diploma di laurea  in
          giurisprudenza conseguito,  salvo  che  non  si  tratti  di
          seconda laurea, al termine di  un  corso  universitario  di
          durata  non  inferiore  a  quattro  anni  e   del   diploma
          conseguito presso le  scuole  di  specializzazione  per  le
          professioni  legali  previste  dall'art.  16  del   decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni; 
                  i) i laureati che hanno  conseguito  la  laurea  in
          giurisprudenza al termine  di  un  corso  universitario  di
          durata non inferiore a  quattro  anni,  salvo  che  non  si
          tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il  dottorato
          di ricerca in materie giuridiche; 
                  l) i laureati che hanno  conseguito  la  laurea  in
          giurisprudenza a  seguito  di  un  corso  universitario  di
          durata non inferiore a  quattro  anni,  salvo  che  non  si
          tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di
          specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di
          un corso di studi della durata non  inferiore  a  due  anni
          presso le scuole di specializzazione di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 
                2. Sono ammessi al concorso per esami i candidati che
          soddisfino le seguenti condizioni: 
                  a) essere cittadino italiano; 
                  b) avere l'esercizio dei diritti civili; 
                  b-bis) essere di condotta incensurabile; 
                  b-ter) non essere stati dichiarati  per  tre  volte
          non idonei nel concorso per esami di cui all'art. 1,  comma
          1, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
          della domanda; 
                  c) possedere gli altri  requisiti  richiesti  dalle
          leggi vigenti. 
                3. 
                4. Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  non
          ammette al concorso i candidati che,  per  le  informazioni
          raccolte, non risultano di condotta incensurabile.  Qualora
          non  si  provveda   alla   ammissione   con   riserva,   il
          provvedimento di esclusione e' comunicato agli  interessati
          almeno trenta giorni prima dello  svolgimento  della  prova
          scritta. 
                5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura  indetti
          fino al quinto anno successivo alla  data  di  acquisto  di
          efficacia  del  primo  dei  decreti   legislativi   emanati
          nell'esercizio della delega di cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera a), della  legge  25  luglio  2005,  n.  150,  sono
          ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei  requisiti
          per l'ammissione al concorso di cui al  presente  articolo,
          anche  coloro   che   hanno   conseguito   la   laurea   in
          giurisprudenza a seguito di corso universitario  di  durata
          non  inferiore  a  quattro  anni,  essendosi  iscritti   al
          relativo corso di laurea anteriormente all'anno  accademico
          1998-1999. L'accesso al concorso avviene con  le  modalita'
          di cui al presente articolo.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16   del   decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398  (Modifica   alla
          disciplina del concorso per  uditore  giudiziario  e  norme
          sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
          a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della L.  15  maggio
          1997, n. 127): 
                «Art.  16  (Scuola   di   specializzazione   per   le
          professioni legali). - 1. Le scuole di specializzazione per
          le  professioni  legali  sono  disciplinate,  salvo  quanto
          previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma
          1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
                2. Le scuole di specializzazione per  le  professioni
          legali, sulla base di  modelli  didattici  omogenei  i  cui
          criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
          114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ,  e  nel  contesto
          dell'attuazione della autonomia didattica di  cui  all'art.
          17,  comma  95,  della  predetta  legge,  provvedono   alla
          formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
          l'approfondimento   teorico,   integrato   da    esperienze
          pratiche,  finalizzato   all'assunzione   dell'impiego   di
          magistrato ordinario o all'esercizio delle  professioni  di
          avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la  formazione
          comune dei laureati in giurisprudenza e'  svolta  anche  da
          magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo
          accordo o convenzione,  sono  anche  condotte  presso  sedi
          giudiziarie, studi professionali e  scuole  del  notariato,
          con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. 
                2-bis. La durata delle scuole di cui al  comma  1  e'
          fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea  in
          giurisprudenza secondo l'ordinamento  didattico  previgente
          all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
          di laurea e di laurea specialistica  per  la  classe  delle
          scienze giuridiche, adottati in esecuzione  del  decreto  3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica. 
                2-ter. Le disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si
          applicano  anche  a  coloro  che   conseguono   la   laurea
          specialistica o magistrale  in  giurisprudenza  sulla  base
          degli ordinamenti  didattici  adottati  in  esecuzione  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,
          n. 509, e successive modificazioni. Per  tali  soggetti,  a
          decorrere dall'anno accademico 2007-2008,  con  regolamento
          del Ministro dell'universita' e della ricerca, di  concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia,  adottato   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 puo'
          essere articolato sulla durata di un anno. 
                3. Le scuole  di  cui  al  comma  1  sono  istituite,
          secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'art.  17,
          comma 114, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  dalle
          universita', sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza,  anche
          sulla base  di  accordi  e  convenzioni  interuniversitari,
          estesi, se del caso, ad  altre  facolta'  con  insegnamenti
          giuridici. 
                4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione  di
          cui  al  comma  1  sono  presenti  almeno   un   magistrato
          ordinario, un avvocato ed un notaio. 
                5. Il numero dei laureati da ammettere  alla  scuola,
          e' determinato con decreto del Ministro dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore  al
          dieci per cento del numero complessivo di tutti i  laureati
          in   giurisprudenza   nel   corso   dell'anno    accademico
          precedente,  tenendo  conto,  altresi',  del   numero   dei
          magistrati  cessati  dal  servizio   a   qualunque   titolo
          nell'anno precedente aumentato  del  venti  per  cento  del
          numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai  nel
          medesimo periodo, del numero di abilitati alla  professione
          forense nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli  altri
          sbocchi professionali da ripartire per ciascuna  scuola  di
          cui al comma 1, e delle condizioni  di  ricettivita'  delle
          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
          titoli  ed  esame.  La   composizione   della   commissione
          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
          nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della  legge  15
          maggio 1997,  n.  127.  Il  predetto  decreto  assicura  la
          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
          avvocati e notai. 
                6. Le  prove  di  esame  di  cui  al  comma  5  hanno
          contenuto identico sul territorio nazionale e  si  svolgono
          in tutte le sedi  delle  scuole  di  cui  al  comma  3.  La
          votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della
          formazione della graduatoria, si tiene conto del  punteggio
          di  laurea  e  del  curriculum  degli  studi  universitari,
          valutato per un massimo di dieci punti. 
                7. Il rilascio del  diploma  di  specializzazione  e'
          subordinato alla certificazione  della  regolare  frequenza
          dei corsi, al superamento delle  verifiche  intermedie,  al
          superamento delle prove finali di esame. 
                8.  Il  decreto  di  cui  all'art.  17,  comma   114,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato  sentito  il
          Consiglio superiore della magistratura.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto
          legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica  della
          magistratura onoraria e altre disposizioni sui  giudici  di
          pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
          onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
          57): 
                «Art. 4 (Requisiti per il conferimento  dell'incarico
          di magistrato onorario). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: 
                  a)    l'esercizio    pregresso    delle    funzioni
          giudiziarie,  comprese  quelle   onorarie,   fermo   quanto
          previsto dal comma 2, lettera e); 
                  b) l'esercizio,  anche  pregresso,  per  almeno  un
          biennio, della professione di avvocato; 
                  c) l'esercizio,  anche  pregresso,  per  almeno  un
          biennio, della professione di notaio; 
                  d) l'esercizio,  anche  pregresso,  per  almeno  un
          biennio,  dell'insegnamento  di  materie  giuridiche  nelle
          universita'; 
                  e) lo svolgimento con esito positivo del  tirocinio
          di  cui  all'art.  7,  senza   che   sia   intervenuto   il
          conferimento dell'incarico di magistrato onorario; 
                  f) l'esercizio pregresso, per  almeno  un  biennio,
          delle funzioni inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie  e
          segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella
          di direttore amministrativo; 
                  g) lo svolgimento, con esito positivo, dello  stage
          presso gli uffici giudiziari,  a  norma  dell'art.  73  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
                  h) il conseguimento del  dottorato  di  ricerca  in
          materie giuridiche; 
                  i) l'esercizio,  anche  pregresso,  per  almeno  un
          biennio,  dell'insegnamento  di  materie  giuridiche  negli
          istituti superiori statali. 
                4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  commi  da  1037  a
          1050, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «(Omissis). 
                1037. Per l'attuazione del programma Next  Generation
          EU e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
          ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo  di
          rotazione per l'attuazione del Next  Generation  EU-Italia,
          con una dotazione di 32.766,6 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 40.307,4 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  di
          44.573 milioni di euro per l'anno 2023. 
                1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040,  le
          risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su  due
          appositi  conti  correnti  infruttiferi  aperti  presso  la
          Tesoreria     centrale     dello     Stato,     denominati,
          rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
          Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
          fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
          Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
          titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono  versate
          le  risorse  relative  ai  progetti   finanziati   mediante
          contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
          versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
          prestiti. I predetti conti correnti  hanno  amministrazione
          autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai  sensi
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
                1039.  Le  risorse  giacenti   nei   conti   correnti
          infruttiferi di cui  al  comma  1038  sono  trasferite,  in
          relazione   al   fabbisogno   finanziario,    a    ciascuna
          amministrazione  od  organismo   titolare   dei   progetti,
          mediante giroconto su un conto aperto presso  la  Tesoreria
          statale, sulla base delle procedure definite con il decreto
          di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di  gestione
          e controllo delle componenti del Next Generation EU. 
                1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
          comma 1037 siano utilizzate  per  progetti  finanziati  dal
          dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
          comportino minori entrate per il bilancio dello  Stato,  un
          importo corrispondente  alle  predette  minori  entrate  e'
          versato sulla contabilita' speciale n.  1778,  intestata  «
          Agenzia delle  entrate  -  Fondi  di  bilancio  »,  per  la
          conseguente regolazione contabile mediante  versamento  nei
          pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
          Il  versamento  nella  predetta  contabilita'  speciale  e'
          effettuato mediante utilizzo  delle  risorse  del  medesimo
          Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
          un periodo temporale piu' esteso rispetto  a  quello  della
          dotazione   del   Fondo,   utilizzando   direttamente    le
          disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma  1038
          previamente incrementate dal Fondo. 
                1041. Le  risorse  erogate  all'Italia  dal  bilancio
          dell'Unione europea per  l'attuazione  del  dispositivo  di
          ripresa  e  resilienza  dell'Unione   europea   affluiscono
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in  due  distinti
          capitoli, rispettivamente relativi ai  contributi  a  fondo
          perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
          risorse  del  programma  Next  Generation  EU  oggetto   di
          anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al  comma
          1037. 
                1042.  Con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il primo da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente    legge,    sono    stabilite    le     procedure
          amministrativo-contabili per la gestione delle  risorse  di
          cui ai commi da  1037  a  1050,  nonche'  le  modalita'  di
          rendicontazione della gestione del Fondo di  cui  al  comma
          1037. 
                1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
          progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050  sono
          responsabili della  relativa  attuazione  conformemente  al
          principio della sana gestione finanziaria e alla  normativa
          nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
          prevenzione, l'individuazione e la correzione delle  frodi,
          la corruzione e i conflitti di interessi,  e  realizzano  i
          progetti   nel   rispetto   dei   cronoprogrammi   per   il
          conseguimento dei relativi target intermedi  e  finali.  Al
          fine  di  supportare   le   attivita'   di   gestione,   di
          monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
          componenti   del   Next   Generation   EU,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale   dello   Stato   sviluppa   e   rende
          disponibile un apposito sistema informatico. 
                1044. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  definite  le
          modalita'   di   rilevazione   dei   dati   di   attuazione
          finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a   ciascun
          progetto, da rendere disponibili  in  formato  elaborabile,
          con particolare  riferimento  ai  costi  programmati,  agli
          obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta,  alle  ricadute
          sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
          tempi  di  realizzazione  previsti   ed   effettivi,   agli
          indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a  ogni
          altro elemento utile per l'analisi e la  valutazione  degli
          interventi. 
                1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021  al
          2027, anche sulla base dei dati di cui al  comma  1044,  il
          Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere  una
          relazione predisposta dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  sulla  base  dei  dati  forniti   dal   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
          i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma  Next
          Generation EU  e  sui  risultati  raggiunti.  La  relazione
          indica,  altresi',  le  eventuali  misure  necessarie   per
          accelerare l'avanzamento dei progetti e  per  una  migliore
          efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. 
                1046.  Al   fine   di   garantire,   nella   gestione
          finanziaria,  il   rispetto   dei   principi   europei   di
          tracciabilita' delle operazioni  contabili  afferenti  alla
          realizzazione  del  programma  Next  Generation  EU  e  dei
          progetti  finanziati,  anche  per  i  successivi  eventuali
          controlli  di  competenza  delle  istituzioni   dell'Unione
          europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo  di  cui
          al comma  1037  sono  utilizzate  dopo  l'approvazione  del
          programma Next Generation  EU  per  finanziare  i  progetti
          previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo
          di destinazione,  la  realizzazione  degli  interventi  del
          programma fino a tutta la durata del medesimo programma.  I
          progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
          dalla normativa europea in materia e comunque corredati  di
          indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali  da
          raggiungere,  verificabili  tramite   appositi   indicatori
          quantitativi. 
                1047. Le  anticipazioni  sono  destinate  ai  singoli
          progetti tenendo conto,  tra  l'altro,  dei  cronoprogrammi
          della spesa e degli  altri  elementi  relativi  allo  stato
          delle attivita' desumibili dal sistema di  monitoraggio  di
          cui al comma 1043. 
                1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
          alla concorrenza dell'importo totale  del  progetto,  sulla
          base  di  rendicontazioni  bimestrali,   secondo   i   dati
          finanziari, fisici e procedurali registrati e validati  sul
          sistema informatico di cui al  comma  1043  e  in  base  al
          conseguimento  dei  relativi  target  intermedi  e   finali
          previsti. 
                1049. Ogni difformita' rilevata  nell'attuazione  dei
          singoli progetti rispetto alle disposizioni  dei  commi  da
          1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei  relativi  target
          intermedi  e  finali  con  impatto  diretto  sugli  importi
          richiesti  a  rimborso  alla  Commissione  europea  per  il
          programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
          contributo   pubblico   in   favore    dell'amministrazione
          titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso  di
          revoca  dei  finanziamenti,   gli   importi   eventualmente
          corrisposti   sono   recuperati   e    riassegnati    nelle
          disponibilita' finanziarie del medesimo programma. 
                1050.  Con  decorrenza   dal   1°gennaio   2021,   e'
          istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          un'apposita   unita'   di   missione   con    compiti    di
          coordinamento, raccordo  e  sostegno  delle  strutture  del
          medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
          di attuazione del programma Next Generation  EU.  Per  tale
          finalita', e' istituito un posto  di  funzione  di  livello
          dirigenziale generale di consulenza, studio e  ricerca.  Al
          fine  di  assicurare  l'invarianza  finanziaria,  e'   reso
          indisponibile  nell'ambito  della  dotazione  organica  del
          Ministero dell'economia e delle finanze un numero di  posti
          di  funzione   dirigenziale   di   livello   non   generale
          equivalente sul piano finanziario.  L'unita'  di  missione,
          oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia
          e delle finanze, puo' avvalersi, nei limiti degli  ordinari
          stanziamenti di bilancio del  medesimo  Ministero,  di  non
          piu' di 10 unita' di personale non dirigenziale  dipendente
          delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  collocato
          fuori ruolo o in posizione di  comando,  distacco  o  altro
          analogo   istituto   previsto   dagli   ordinamenti   delle
          amministrazioni  di  rispettiva   appartenenza   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          con   esclusione   del   personale   docente,    educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. A tal fine, all'art. 26, comma 3, del  decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la  parola:  "Ministro"
          e' sostituita dalla seguente: "Ministero".».