Art. 15 
 
 
       Vincolo di permanenza nella sede e mobilita' temporanea 
 
  1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permane nella sede  di
assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato. 
  2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo ((all'articolazione))
su  base  distrettuale  della  procedura  di  reclutamento   e   alla
necessita' di  garantire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  e  il
rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilita' interna
su  domanda  del  dipendente,  fondata  su  circostanze  sopravvenute
successivamente all'assegnazione  della  sede,  si  intende  comunque
riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui  e'  situata
la sede di prima assegnazione. Al momento  della  assegnazione  della
sede ai vincitori del concorso nei  singoli  profili,  potra'  essere
fatta  valere  ogni  circostanza  idonea  a  costituire,  secondo  la
normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in  relazione
alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il
bando  di  concorso,  circondariale.  In  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  il
medesimo  personale  non  puo'  in  alcun  caso   essere   comandato,
distaccato o assegnato presso altre  pubbliche  amministrazioni,  ne'
essere    destinatario    di    provvedimenti     di     applicazione
endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa. 
  3. Per la Giustizia ordinaria, e'  fatta  salva  la  mobilita'  per
compensazione, in  condizioni  di  piena  neutralita'  finanziaria  e
previo nulla osta del Ministero della giustizia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          citata legge 15 maggio 1997, n. 127: 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1. -13. (Omissis). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                15. - 138. (Omissis).».