Art. 14 
 
               Procedura di accesso alle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse sulla base
di una procedura valutativa con  procedimento  a  sportello,  secondo
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2.   Le   domande   di   agevolazione   devono   essere   compilate
esclusivamente  per  via  elettronica,   utilizzando   la   procedura
informatica messa a disposizione  in  un'apposita  sezione  del  sito
internet  del  soggetto  gestore,  www.invitalia.it  L'apertura   dei
termini  e  le  modalita'  per  la  presentazione  delle  domande  di
agevolazione   sono   definite   dal   Ministero    con    successivo
provvedimento, con il quale sono,  altresi',  fornite  le  necessarie
specificazioni per  la  corretta  attuazione  degli  interventi,  ivi
incluse  le  modalita'  di  restituzione  e  rideterminazione   delle
agevolazioni nei casi di revoca di cui all'art. 20, nel  rispetto  di
quanto disposto dal presente decreto.  Ai  fini  di  quanto  previsto
dall'art. 7 della legge 11 novembre  2011,  n.  180,  l'elenco  degli
oneri  informativi  per  le  imprese  derivanti  dall'attuazione  del
presente intervento e' allegato allo stesso provvedimento. 
  3. Non e' ammessa la presentazione, nell'arco di quattro  anni,  di
piu'  domande  di  agevolazione  da  parte  della  medesima   impresa
femminile, fatta salva la possibilita' di presentazione di una  nuova
domanda di agevolazione, in caso di  rigetto  dell'istanza  in  esito
alla relativa istruttoria. 
  4. Le domande di agevolazione, redatte secondo gli schemi  definiti
dal provvedimento di cui al comma 2 e complete delle dichiarazioni  e
della documentazione atte a comprovare il possesso dei  requisiti  di
cui agli articoli 8 e 11 e a fornire  le  informazioni  rilevanti  ai
fini  dell'art.  6,  devono  essere  accompagnate  da   un   progetto
imprenditoriale, da compilare utilizzando la procedura informatica di
cui al comma 2, secondo le modalita' e gli schemi ivi  indicati,  che
deve contenere: 
  i. dati e profilo dell'impresa femminile richiedente; 
  ii. descrizione dell'attivita'; 
  iii. analisi del mercato e relative strategie; 
  iv. aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi; 
  v. aspetti economico-finanziari. 
  5. Per le iniziative di cui all'art. 13, comma 1,  lettera  b),  ai
fini della determinazione del valore  medio  su  cui  parametrare  il
contributo concedibile, la domanda deve, altresi',  essere  corredata
da documentazione  idonea  ad  attestare  l'importo  delle  poste  di
bilancio, relative ai tre esercizi antecedenti la presentazione della
domanda di agevolazione. 
  6. Nel caso di persone fisiche richiedenti  per  conto  di  impresa
femminile  costituenda,  la  documentazione  atta  a  comprovare   la
costituzione dell'impresa o  l'apertura  della  partita  I.V.A.  deve
essere  trasmessa  elettronicamente  tramite  la  medesima  procedura
informatica di cui al comma 2, entro sessanta giorni  dalla  data  di
comunicazione di esito positivo della valutazione ai sensi  dell'art.
15, comma 10.