Art. 15 
 
                       Valutazione istruttoria 
 
  1. Le domande di agevolazione sono  valutate  secondo  l'ordine  di
presentazione, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione
della   domanda,   fatti   salvi   i   maggiori   termini   derivanti
dall'eventuale comunicazione dei  motivi  ostativi  di  cui  all'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonche' la  sospensione  dei
termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 7. 
  2. Il procedimento  di  valutazione  comprende  la  verifica  della
sussistenza dei requisiti per l'accesso alle  agevolazioni,  regolata
dal successivo comma 3, e l'esame di merito, regolato dai commi 4,  5
e 6. 
  3. La  verifica  dei  requisiti  per  l'accesso  alle  agevolazioni
riguarda l'accertamento della sussistenza degli elementi richiesti ai
sensi degli articoli da 8 a 13 dei capi II e III  relativamente  alle
caratteristiche delle imprese femminili richiedenti e dell'iniziativa
oggetto della domanda. In tale sede  il  Soggetto  gestore  verifica,
altresi', la disciplina in materia di aiuti di Stato  applicabile  ai
sensi dell'art. 6. 
  4. L'esame di merito della domanda e' basato sui  seguenti  criteri
di valutazione: 
    a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soggetti
richiedenti   in   rapporto   alla    complessita'    del    progetto
imprenditoriale; 
    b)  capacita'  dell'iniziativa  di  presidiare  gli  aspetti  del
processo tecnico-produttivo e organizzativo; 
    c)  potenzialita'   del   mercato   di   riferimento,   vantaggio
competitivo e relative strategie di marketing; 
    d) sostenibilita' tecnico-economica del progetto imprenditoriale,
con  particolare  riferimento  all'equilibrio  economico-finanziario,
nonche' alla pertinenza e coerenza del programma di spesa; 
    e)  impatto  sociale,  occupazionale,  ambientale,  presidio   di
antichi mestieri, promozione del made in Italy. 
  5. Ai progetti ad alta tecnologia e' assegnata una  premialita'  in
termini di punteggio aggiuntivo. 
  6. Con il provvedimento di cui all'art. 14,  comma  2,  e'  fissata
l'articolazione dei criteri di valutazione previsti al comma 4 e  del
criterio  di  premialita'  di  cui  al  comma  5  in  parametri,  con
indicazione dei punteggi  assegnabili  ai  progetti  imprenditoriali,
nonche' le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni. 
  7.  Il  Soggetto  gestore  puo'  richiedere  al  soggetto  che   ha
presentato domanda di agevolazione, per ogni fase dell'istruttoria, i
chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e  documenti
forniti. I chiarimenti e  le  integrazioni  richiesti  devono  essere
trasmessi dal soggetto interessato  entro  il  termine  indicato  dal
Soggetto gestore, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In
tali casi, i termini previsti  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
istruttorie da parte  del  Soggetto  gestore  sono  sospesi  fino  al
ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. 
  8. Nel caso in  cui  la  documentazione  prodotta  non  soddisfi  i
requisiti di accesso o la  soglia  minima  di  accesso,  il  Soggetto
gestore invia una comunicazione dei motivi ostativi  all'accoglimento
dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990,  n.
241. 
  9. Il positivo esito del procedimento istruttorio e' comunicato  ai
soggetti beneficiari dal Soggetto gestore a mezzo  posta  elettronica
certificata, ai fini dell'adozione del  successivo  provvedimento  di
concessione di cui all'art. 16. 
  10. Con riferimento alle domande istruite positivamente, presentate
da persone fisiche  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  5,  il  Soggetto
gestore, richiede la  documentazione  atta  a  comprovare  l'avvenuta
costituzione dell'impresa o l'apertura della partita I.V.A.,  da  far
pervenire al Soggetto gestore entro sessanta giorni  dalla  ricezione
della comunicazione di esito della  valutazione,  pena  la  decadenza
della domanda. 
  11. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'art. 2,  comma  3,
del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123,  nei  limiti  delle
risorse  finanziarie  disponibili.  Nel  caso  in  cui   le   risorse
disponibili  non  consentano  l'integrale   copertura   delle   spese
ammissibili,  le  agevolazioni  sono  concesse  in  misura   parziale
rispetto all'importo  ammissibile.  Dell'avvenuto  esaurimento  delle
risorse e' data pubblicita' da parte del  Ministero,  con  avviso  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  sulla
base dei  dati  comunicati  dal  Soggetto  gestore.  Ove  si  rendano
successivamente disponibili  ulteriori  risorse  finanziarie  per  la
concessione  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto,  il
Ministero provvede alla riapertura dei termini per  la  presentazione
delle domande, dandone pubblicita'  con  le  medesime  modalita'.  Il
Soggetto  gestore  provvede  a  darne  conforme   notizia,   mediante
pubblicazione sul proprio sito internet.