Art. 17 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1.   L'erogazione   delle   agevolazioni   avviene   su   richiesta
dell'impresa femminile, formulata secondo le modalita' e  utilizzando
gli schemi definiti con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 2,
in non piu' di due stati di avanzamento  lavori  (SAL),  fatto  salvo
quanto previsto al comma 3. 
  2. Ciascuna richiesta di erogazione per SAL deve  essere  corredata
della documentazione  giustificativa  delle  spese  cui  e'  riferita
l'istanza. Il primo stato  di  avanzamento  lavori,  di  importo  non
inferiore al 40% (quaranta percento) e non superiore all'80% (ottanta
percento) delle spese ammesse, puo' essere presentato anche a  fronte
di titoli di spesa non  quietanzati,  dai  quali  deve  risultare  la
sussistenza dei requisiti di ammissibilita'  delle  spese  esposte  e
deve altresi' riportare  la  documentazione  giustificativa  ai  fini
dell'ammissibilita' delle spese di cui agli  articoli  10,  comma  2,
lettera d) o  13,  comma  4,  lettera  d).  Al  Soggetto  gestore  e'
riservata la  facolta'  di  richiedere  all'impresa  beneficiaria  la
documentazione   attestante   l'avvenuto   pagamento   delle    spese
rendicontate nel primo stato di avanzamento lavori, decorsi sei  mesi
dalla richiesta di erogazione del SAL e in assenza della richiesta di
erogazione del saldo pervenuta da parte dell'impresa beneficiaria. La
richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di  erogazione
delle agevolazioni in unica  soluzione,  deve  in  ogni  caso  essere
presentata  unitamente  alle  fatture  d'acquisto  e  alle   relative
attestazioni  di  avvenuto  pagamento  nonche'  alla   documentazione
giustificativa  ai  fini  dell'ammissibilita'  delle  spese  di   cui
all'art. 10, comma 2, lettera d) o 13, comma 4, lettera d). 
  3.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  per   l'impresa   femminile
beneficiaria  di  richiedere  l'erogazione  di  una  prima  quota  di
agevolazione a titolo di anticipazione,  svincolata  dall'avanzamento
del programma di spesa, di importo non superiore al  20%  (venti  per
cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni  concesse,  previa
presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria  in  favore  del
Soggetto gestore, con le  modalita'  e  le  condizioni  indicate  nel
provvedimento di cui all'art. 14, comma 2. 
  4. In sede di ogni  richiesta  di  erogazione  per  SAL,  l'impresa
beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle  agevolazioni
commisurate al capitale  circolante,  riconosciuto  come  ammissibile
nell'ambito del provvedimento di concessione di cui all'art. 16. 
  5. Il Soggetto  gestore,  prima  dell'erogazione  del  saldo  delle
agevolazioni  concesse,  effettua  controlli,  eventualmente  seguiti
anche da ispezioni  in  loco,  finalizzati  ad  accertare  l'avvenuta
realizzazione  del  programma  di  investimento   e   che   l'impresa
beneficiaria delle agevolazioni  sia  effettivamente  operativa.  Nel
caso in  cui  riscontri  la  mancata  operativita'  dell'impresa,  il
Soggetto gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per  un
periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive  verifiche,
l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, e'  disposta  la
revoca totale delle agevolazioni. 
  6. Ulteriori specificazioni e  indicazioni  relative  a  modalita',
tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono  fornite
dal Ministero con il provvedimento di cui all'art. 14, comma  2,  che
definisce anche termini e modalita'  di  erogazione  dei  servizi  di
assistenza  tecnico-gestionale  previsti  dall'art.  10,  comma  6  e
dall'art. 13, comma 7.