Art. 9 
 
      Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
 
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) All'articolo 2-ter: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis.  Il  trattamento  dei  dati  personali  da  parte  di
un'amministrazione pubblica di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le  Autorita'
indipendenti  e  le  amministrazioni  inserite  nell'elenco  di   cui
all'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' da parte di una societa' a controllo pubblico statale di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  con
esclusione per le societa' pubbliche  dei  trattamenti  correlati  ad
attivita' svolte in regime di libero mercato, e' sempre consentito se
necessario per  l'adempimento  di  un  compito  svolto  nel  pubblico
interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.  La
finalita' del trattamento, se non espressamente prevista da una norma
di legge o,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  di  regolamento,  e'
indicata dall'amministrazione, dalla societa' a controllo pubblico in
coerenza al  compito  svolto  o  al  potere  esercitato,  assicurando
adeguata pubblicita' all'identita' del titolare del trattamento, alle
finalita'  del  trattamento  e  fornendo  ogni   altra   informazione
necessaria ad assicurare un trattamento corretto  e  trasparente  con
riguardo ai soggetti  interessati  e  ai  loro  diritti  di  ottenere
conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali  che  li
riguardano."; 
      2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai  sensi  del
comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se  necessaria  ai  sensi  del
comma 1-bis» e il secondo periodo e' soppresso; 
      3) al comma 3, dopo le parole  "ai  sensi  del  comma  1"  sono
aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-bis"; 
    b) l'articolo 2-quinquesdecies e' abrogato; 
    c) all'articolo 132, il comma 5 e' abrogato; 
    d) all'articolo 137, al comma 2, lettera  a),  le  parole  «e  ai
provvedimenti generali di cui  all'articolo  2-quinquiesdecies»  sono
soppresse; 
    e) dopo l'articolo 144 e' inserito il seguente: 
      "Art. 144-bis (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i  minori
ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini  o
video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati
a rimanere  privati,  possano  essere  oggetto  di  invio,  consegna,
cessione,  pubblicazione  o  diffusione  senza  il  suo  consenso  in
violazione dell'art. 612-ter  del  codice  penale,  puo'  rivolgersi,
mediante  segnalazione  o  reclamo,  al  Garante,  il  quale,   entro
quarantotto ore dal ricevimento della richiesta,  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e
144. 
      2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta
al  Garante  puo'  essere  effettuata  anche  dai  genitori  o  dagli
esercenti la responsabilita' genitoriale o la tutela. 
      3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'invio  al  Garante  di
immagini o  video  a  contenuto  sessualmente  esplicito  riguardanti
soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato  di
cui all'articolo 612-ter del codice penale."; 
    f)  all'articolo  166  comma  1,   primo   periodo,   le   parole
"2-quinquiesdecies" sono soppresse; 
    g) all'articolo 167, al comma 2 le  parole  "ovvero  operando  in
violazione   delle   misure   adottate   ai    sensi    dell'articolo
2-quinquiesdecies" sono soppresse; 
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,
il comma 3 e' abrogato. 
  3. I pareri del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
richiesti con  riguardo  a  riforme,  misure  e  progetti  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12  febbraio  2021,  del
Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui   al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 1°
luglio 2021, n.  101,  nonche'  del  Piano  nazionale  integrato  per
l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento  (UE)  2018/1999  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono  resi
nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso
il quale  puo'  procedersi  indipendentemente  dall'acquisizione  del
parere.