Art. 8 
 
              Motivi generali di esclusione e di revoca 
 
  1. Resta ferma l'applicazione dei motivi di esclusione e di  revoca
dei finanziamenti, previsti dall'ordinamento  italiano,  ivi  inclusi
quelli in materia di  contrasto  alla  criminalita'  organizzata,  al
terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari. 
  2.  Il  finanziamento  e'  rifiutato  o  revocato,   se   l'impresa
richiedente   o   beneficiaria   ha   commesso   violazioni    gravi,
definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi   relativi   al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali dovuti secondo
la legislazione italiana o dello Stato in cui e' stabilita. 
  3.  Il  finanziamento  e'  rifiutato  o  revocato,   se   l'impresa
richiedente o beneficiaria si trova in una delle seguenti situazioni: 
    a) e' oggetto di procedura concorsuale per insolvenza; 
    b) soddisfa le condizioni  previste  dal  diritto  nazionale  per
l'apertura nei suoi confronti di una procedura per insolvenza; 
    c) ha riportato perdite per un ammontare superiore alla meta' del
capitale sociale nel corso degli ultimi trentasei mesi.