Art. 27 
 
     Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 54: 
      1) al comma 1, le parole: «fino a un importo di 1,8 milioni  di
euro per impresa», sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo
complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro
per impresa»; 
      2) al comma 2, le parole «al di  sotto  del  massimale  di  1,8
milioni di euro per impresa» sono sostituite dalle seguenti:  «al  di
sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Gli  aiuti  non
possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000  euro  per
ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura
o di 290.000 euro per impresa operante nel settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli; l'aiuto  puo'  essere  concesso  sotto
forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di  pagamento  o
in altre forme  come  anticipi  rimborsabili,  garanzie,  prestiti  e
partecipazioni, a condizione che il valore nominale  totale  di  tali
misure non superi il massimale di 345.000 euro  o  290.000  euro  per
impresa;  tutti  i  valori  utilizzati  devono  essere  al  lordo  di
qualsiasi imposta o altro onere.»; 
      4) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. Gli aiuti
concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo  e
rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono  presi  in
considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e'
stato superato.»; 
    b) all'articolo 60-bis: 
      1) al comma 5, le parole «10 milioni di euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «12 milioni di euro»; 
      2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.  Gli  aiuti
concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo  e
rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono  presi  in
considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e'
superato». 
  2. L'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, e' abrogato.