Art. 24 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo  4,  comma
1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e' integrata di 44 milioni  di
euro per l'anno 2023. 
  2. Per l'anno 2023 e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione  di
20 milioni di  euro,  il  Fondo  per  le  vittime  dell'amianto,  che
interviene in favore dei lavoratori di societa' partecipate pubbliche
che   hanno   contratto   patologie   ((asbesto-correlate))   durante
l'attivita' lavorativa prestata presso i cantieri navali per i  quali
hanno trovato applicazione le  disposizioni  dell'articolo  13  della
legge 27 marzo 1992,  n.  257,  nonche',  in  caso  di  decesso,  nei
confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al  primo  periodo  possono
accedere anche le societa' partecipate di cui al suddetto periodo. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  determina,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
le tabelle di liquidazione dell'indennizzo ((a carico  del  Fondo  di
cui al primo periodo)) da riconoscere in favore dei soggetti  di  cui
al presente comma, nonche' i requisiti, i termini,  gli  effetti,  le
procedure e le modalita' di erogazione delle somme nel  limite  delle
risorse annue disponibili ((nel medesimo Fondo)). 
  3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del  decreto-legge  18
novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
gennaio 2023, n. 6, e' incrementato di ((4,5 milioni))  di  euro  per
l'anno 2023. 
  4. Il Fondo di parte capitale  per  il  sostegno  delle  eccellenze
della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui  all'articolo
1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e'  incrementato
di 200.000 euro per l'anno 2023. 
  5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made
in Italy e' istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro
per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a  forte  consumo
di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa  per  i
servizi energetici e ambientali ai sensi  del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, ((della  cui  adozione  e'
stata data comunicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del  27
dicembre 2017)), localizzate nelle Regioni insulari e per le quali e'
istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto  Ministero.
Con decreto del Ministro ((delle imprese)) e del made  in  Italy,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuate le modalita' di utilizzo delle risorse in modo che ne sia
assicurata la compatibilita' ((con la disciplina in materia di  aiuti
di Stato)). 
  6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2,  3,  4,  4-  bis,  5,  6,
7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8, 11, 12, 19, 20 e dai ((commi da 1  a
5)) del presente articolo, determinati in 4.942,76  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024,  1,02  milioni
di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno  2026,  1,78
milioni di euro per l'anno 2027, 1,88  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni  di  euro  per
l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede: 
    a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  risorse  finanziarie  iscritte   in
bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a  5,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197; 
    b)  quanto  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 131, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178.
Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, le parole «per i periodi d'imposta dal  2021  al  2023»
sono sostituite dalle seguenti:  «per  i  periodi  d'imposta  2021  e
2022»; 
    c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di
euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  1,88
milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029,
3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni  di  euro  per  l'anno
2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    d) quanto a ((0,79 milioni)) di euro per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente utilizzo ((di quota  parte))  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 6. 
  7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, della  legge  21
          luglio  2016,   n.   145   (Disposizioni   concernenti   la
          partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali): 
                «Art. 4 (Fondo per il  finanziamento  delle  missioni
          internazionali).  -  1.  Nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          apposito   fondo,   destinato   al   finanziamento    della
          partecipazione italiana alle missioni di  cui  all'articolo
          2, la cui dotazione e' stabilita annualmente dalla legge di
          stabilita' ovvero da appositi provvedimenti legislativi. 
                2. Gli importi del fondo di cui al comma 1  destinati
          alle  politiche  di  cooperazione  allo  sviluppo  per   il
          sostegno dei processi di pace  e  di  stabilizzazione  sono
          impiegati nel quadro della programmazione triennale di  cui
          all'articolo 12, comma 5, della legge 11  agosto  2014,  n.
          125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della
          medesima legge 11 agosto 2014, n. 125. 
                3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  dei  Ministri  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          difesa, dell'interno e dell'economia e  delle  finanze,  da
          emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  approvazione
          degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo  3,
          le risorse del fondo di cui al comma 1, tenuto conto  degli
          importi di cui al comma 2, sono ripartite tra  le  missioni
          internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo
          3, comma  1,  come  risultante  a  seguito  delle  relative
          deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti  di  cui
          al  precedente  periodo,  corredati  di  relazione  tecnica
          esplicativa,   sono   trasmessi   alle   Camere   ai   fini
          dell'espressione del parere delle Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  che  e'
          reso entro  venti  giorni  dall'assegnazione.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette  nuovamente  i  testi  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari   elementi   integrativi   di   informazione    e
          motivazione.  I   pareri   definitivi   delle   Commissioni
          competenti per materia e  per  i  profili  finanziari  sono
          espressi entro il termine di dieci giorni dalla data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          essere comunque adottati. 
                4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3,
          per   la   prosecuzione   delle   missioni   in   atto   le
          amministrazioni competenti  sono  autorizzate  a  sostenere
          spese trimestrali determinate in proporzione  alle  risorse
          da assegnare a ciascuna missione ai sensi del  comma  3.  A
          tale scopo, su richiesta delle amministrazioni  competenti,
          sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da
          estinguere  entro  trenta  giorni  dall'assegnazione  delle
          risorse di cui al comma 3. 
                4-bis. Fino all'emanazione  dei  decreti  di  cui  al
          comma 3, per assicurare la prosecuzione delle  missioni  in
          corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari  di
          cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla  data
          di   adozione   di   tali   deliberazioni,   il    Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze,   su   richiesta   delle
          amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una
          somma  non  superiore  al  75   per   cento   delle   spese
          quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3,
          comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di  cui  al
          comma 1 del presente articolo. 
                5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          e' soppresso e le relative risorse confluiscono  nel  fondo
          di cui al comma 1 del presente articolo. 
                6. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 della  legge  27
          marzo  1992,  n.  257  (Norme  relative   alla   cessazione
          dell'impiego dell'amianto): 
                «Art. 13 (Trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale e pensionamento anticipato). - 1.  Ai  lavoratori
          occupati  in  imprese  che  utilizzano  ovvero   estraggono
          amianto,  impegnate  in  processi  di  ristrutturazione   e
          riconversione  produttiva,  e'  concesso   il   trattamento
          straordinario  di   integrazione   salariale   secondo   la
          normativa vigente anche se il requisito  occupazionale  sia
          pari  a  quindici  unita'  per  effetto  di  decremento  di
          organico dovuto al pensionamento anticipato. 
                2. Con effetto fino a settecentotrenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori
          occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso
          di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
          possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
          per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  almeno
          trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva  agli
          effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo
          comma, lettere a) e b), della L. 30 aprile 1969, n. 153,  e
          successive modificazioni, hanno facolta' di  richiedere  la
          concessione  di  un  trattamento  di  pensione  secondo  la
          disciplina di cui al  medesimo  articolo  22  della  L.  30
          aprile 1969, n. 153, e successive  modificazioni,  con  una
          maggiorazione dell'anzianita' assicurativa  e  contributiva
          pari al periodo necessario per la maturazione del requisito
          dei  trentacinque  anni   prescritto   dalle   disposizioni
          soprarichiamate, in ogni  caso  non  superiore  al  periodo
          compreso tra la data di risoluzione del rapporto  e  quella
          del   compimento   di   sessanta   anni,   se   uomini,   o
          cinquantacinque anni se donne. 
                3.   Il    Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, sentito il  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua
          i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma  1
          e determina, entro il limite di seicento unita', il  numero
          massimo di pensionamenti anticipati. 
                4.  Le  imprese,  singolarmente  o  per   gruppo   di
          appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che
          intendano  avvalersi  delle   disposizioni   del   presente
          articolo,  presentano  programmi  di   ristrutturazione   e
          riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle
          eccedenze   strutturali   di   manodopera,    richiedendone
          l'accertamento  da   parte   del   CIPE   unitamente   alla
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. 
                5.  La  facolta'  di  pensionamento  anticipato  puo'
          essere esercitata da un numero di lavoratori non  superiore
          a quello delle eccedenze accertate dal CIPE.  I  lavoratori
          interessati  sono  tenuti  a  presentare   all'impresa   di
          appartenenza domanda  irrevocabile  per  l'esercizio  della
          facolta' di cui al comma 2  del  presente  articolo,  entro
          trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa  o  al
          gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro
          trenta  giorni  dalla  maturazione  dei  trenta   anni   di
          anzianita' di cui  al  medesimo  comma  2,  se  posteriore.
          L'impresa entro dieci giorni  dalla  scadenza  del  termine
          trasmette all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
          (INPS) le domande dei lavoratori,  in  deroga  all'articolo
          22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n.
          153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il  numero
          dei lavoratori che esercitano la facolta' di  pensionamento
          anticipato  sia  superiore   a   quello   delle   eccedenze
          accertate, l'impresa  opera  una  selezione  in  base  alle
          esigenze  di  ristrutturazione   e   riorganizzazione.   Il
          rapporto di lavoro  dei  dipendenti  le  cui  domande  sono
          trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del  mese
          in cui l'impresa effettua la trasmissione. 
                6. Per i lavoratori delle miniere  o  delle  cave  di
          amianto il numero di  settimane  coperto  da  contribuzione
          obbligatoria relativa ai periodi di prestazione  lavorativa
          ai fini del conseguimento delle prestazioni  pensionistiche
          e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5. 
                7.  Ai  fini  del  conseguimento  delle   prestazioni
          pensionistiche  per  i  lavoratori  che  abbiano  contratto
          malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
          documentate  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  il  numero  di
          settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa  a
          periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata
          esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente
          di 1,5. 
                8.  Per  i  lavoratori  che   siano   stati   esposti
          all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero
          periodo lavorativo soggetto all'assicurazione  obbligatoria
          contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
          all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato,  ai  fini
          delle prestazioni pensionistiche, per  il  coefficiente  di
          1,25. 
                9. Ai  dipendenti  delle  miniere  o  delle  cave  di
          amianto o delle imprese di cui al  comma  1,  anche  se  in
          corso di dismissione o sottoposte a procedure  fallimentari
          o fallite, che possano far valere i medesimi  requisiti  di
          eta' e anzianita' contributiva previsti dal comma 2  presso
          l'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i  dirigenti  di
          aziende  industriali  (INPDAI),  e'  dovuto,  dall'Istituto
          medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese
          successivo a  quello  della  risoluzione  del  rapporto  di
          lavoro, l'assegno di cui all'articolo  17  della  legge  23
          aprile  1981,  n.  155  .  L'anzianita'  contributiva   dei
          dirigenti ai quali e' corrisposto il  predetto  assegno  e'
          aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la  data
          di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  e  quella   del
          compimento di sessanta anni, se uomini,  e  cinquantacinque
          anni se donne. 
                10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge  9
          marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori
          dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione
          una somma  pari  all'importo  risultante  dall'applicazione
          dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo  medesimo
          sull'ultima  retribuzione  annua   percepita   da   ciascun
          lavoratore interessato, ragguagliata a  mese,  nonche'  una
          somma pari all'importo mensile della  pensione  anticipata,
          ivi compresa la tredicesima  mensilita'.  L'impresa,  entro
          trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta
          a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo
          37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , per ciascun dipendente
          che  abbia  usufruito  del  pensionamento  anticipato,   un
          contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi
          di cui al presente comma, con facolta'  di  optare  per  il
          pagamento del contributo stesso, con addebito di  interessi
          nella misura del dieci per cento in ragione d'anno,  in  un
          numero di rate mensili, di pari importo,  non  superiore  a
          quello dei mesi di anticipazione della pensione. 
                11. Nei territori di cui  all'articolo  1  del  testo
          unico  delle  leggi  sugli  interventi   nel   Mezzogiorno,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo 1978, n. 218 , e  successive  modificazioni,  nonche'
          nelle  zone  industriali  in  declino,  individuate   dalla
          decisione della Commissione delle Comunita' europee del  21
          marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del  regolamento  CEE  n.
          2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di
          cui al comma 10 del presente articolo e' ridotto  al  venti
          per cento.  La  medesima  percentuale  ridotta  si  applica
          altresi' nei  confronti  delle  imprese  assoggettate  alle
          procedure concorsuali di cui  alle  disposizioni  approvate
          con regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  ,  e  successive
          modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  aprile  1979,
          n. 95, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  e  al
          relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo  comma,
          n. 1), delle disposizioni approvate  con  il  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 . 
                12. All'onere derivante dall'attuazione del  presente
          articolo, pari a lire 6  miliardi  per  il  1992,  lire  60
          miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi  per  il  1994,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
          utilizzando, per il 1992,  l'accantonamento  «Finanziamento
          di un piano di pensionamenti anticipati» e, per il  1993  e
          il 1994, l'accantonamento  «Interventi  in  aree  di  crisi
          occupazionale». 
                13.  Il  Ministro  del  tesoro  e'   autorizzato   ad
          apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di
          bilancio.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   15,   del
          decreto-legge 18 novembre 2022,  n.  176,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023,  n.  6  (Misure
          urgenti di sostegno nel settore  energetico  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art. 15 (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine  di
          adeguare i contratti per  prestazioni  di  lavoro  a  tempo
          determinato   gia'   stipulati   con    le    agenzie    di
          somministrazione di lavoro interinale di  cui  all'articolo
          103, comma 23, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e' autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno
          2022. 
                2. Agli oneri derivanti dal comma  1,  pari  ad  euro
          1.558.473 per l'anno 2022, si  provvede  mediante  utilizzo
          delle risorse di cui all'articolo  9-bis,  comma  3,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 91. 
                3.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,  n.  142,  e'
          autorizzata la spesa di 410  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022. Le risorse di cui al presente comma  sono  trasferite
          entro  il  31  dicembre  2022  alla  Cassa  per  i  servizi
          energetici e ambientali ed e'  corrispondentemente  ridotto
          l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma  2,
          lettera b), del medesimo articolo 1  del  decreto-legge  n.
          115 del 2022. 
                4.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una
          dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023,
          453,1 milioni di euro per l'anno  2024,  324,5  milioni  di
          euro per l'anno 2025, 353,6  milioni  di  euro  per  l'anno
          2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027,  85,4  milioni
          di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di  euro  per  l'anno
          2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2  milioni  di
          euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032  e
          72,3  milioni  di   euro   per   l'anno   2033,   destinato
          all'attuazione della manovra  di  bilancio  2023-2025.  Una
          quota delle risorse di cui al primo periodo, pari  a  1.500
          milioni di euro per l'anno  2023,  e'  accantonata  e  resa
          indisponibile fino al versamento all'entrata  del  bilancio
          dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti  alla
          vendita del gas ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo
          5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
                5. Il Fondo per interventi  strutturali  di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024. 
                6. Agli oneri  derivanti  dagli  articoli  1,  2,  3,
          3-bis, 5, 8, 9, 12-bis e 14 e  dai  commi  3,  4  e  5  del
          presente articolo, determinati in 7.233,454 milioni di euro
          per l'anno 2022, 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023,
          532,6 milioni di euro per l'anno  2024,  324,5  milioni  di
          euro per l'anno 2025, 353,6  milioni  di  euro  per  l'anno
          2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027,  85,4  milioni
          di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di  euro  per  l'anno
          2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2  milioni  di
          euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per  l'anno  2032,
          72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro
          per l'anno 2034, che aumentano ai fini della  compensazione
          degli effetti in termini di fabbisogno a 11.113,454 milioni
          di euro per l'anno 2022 e 4.636,859  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, in termini di  indebitamento  netto  a  11.431
          milioni di euro per l'anno 2022 e in termini di  fabbisogno
          e indebitamento netto a 582 milioni di euro per l'anno 2024
          e 374,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: 
                  a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno  2022,
          mediante corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di
          competenza e di cassa, delle missioni e dei  programmi  per
          gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto; 
                  b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno  2023,
          513,8 milioni di euro per l'anno  2024,  324,5  milioni  di
          euro per l'anno 2025, 353,6  milioni  di  euro  per  l'anno
          2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di
          euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029,
          65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2  milioni  di  euro
          per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e  72,3
          milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota
          parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti
          dall'articolo 9, comma 1, lettera a); 
                  c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno  2023,
          mediante utilizzo delle risorse  derivanti  dall'attuazione
          dell'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario; 
                  d) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023  e
          45,8  milioni   di   euro   per   l'anno   2034,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
                  e) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022,
          115,46 milioni di euro per l'anno 2023 e 14,26  milioni  di
          euro  per  l'anno  2024,  che  aumentano  in   termini   di
          fabbisogno e indebitamento netto a 439,69 milioni  di  euro
          per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno  2023  e
          19,56  milioni  di   euro   per   l'anno   2024,   mediante
          corrispondente utilizzo delle  maggiori  entrate  derivanti
          dagli articoli 2, 3 e 14; 
                  f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e
          5,3   milioni   di   euro   per   l'anno   2024,   mediante
          corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti  dagli
          articoli 2 e 3; 
                  g) quanto a 145 milioni di euro  per  l'anno  2022,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo  1,  comma  89,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234; 
                  h) quanto a 240 milioni di euro  per  l'anno  2022,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  120,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234; 
                  i) quanto a 300 milioni di euro  per  l'anno  2022,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
          gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26; 
                  l) quanto a 50 milioni di  euro  per  l'anno  2023,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307; 
                  m) quanto a 39 milioni di  euro  per  l'anno  2022,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale
          per il turismo di parte corrente  di  cui  all'articolo  1,
          comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
                  n) quanto a 81 milioni di  euro  per  l'anno  2022,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge  6
          novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
                  o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
                  p)   mediante    il    ricorso    all'indebitamento
          autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera  dei
          deputati  il  9  novembre  2022  con  le   risoluzioni   di
          approvazione della relazione presentata  al  Parlamento  ai
          sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
                7. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n.  234,
          e' sostituito dall'allegato 4 annesso al  presente  decreto
          in coerenza con la relazione presentata  al  Parlamento  di
          cui al comma 6, lettera p). 
                8. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18  aprile
          2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          giugno  2019,   n.   55,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, alinea, dopo  le  parole:  «e  2022»
          sono aggiunte le seguenti: «e in via  definitiva  dall'anno
          2023»; 
                  b) dall'anno 2023, al  comma  1  sono  abrogate  le
          lettere b) e c); 
                  c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    «1-bis. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario
          2023 la facolta' di cui all'articolo 30, comma  2,  lettera
          b), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  puo'  essere
          utilizzata una sola volta per le medesime risorse». 
                9.   Ai   fini   dell'immediata   attuazione    delle
          disposizioni  recate  dal  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
          puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la
          cui  regolarizzazione  e'  effettuata  con  l'emissione  di
          ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
                10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei
          contratti di supplenza  breve  e  saltuaria  del  personale
          scolastico e' autorizzata la spesa di 150 milioni  di  euro
          per l'anno 2022. Ai relativi  oneri  si  provvede,  per  il
          medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse  disponibili
          di cui all'articolo  231-bis,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 868, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «1. - 867. Omissis 
                868. Al fine di promuovere e sostenere le  eccellenze
          della ristorazione e della pasticceria italiana nonche'  di
          valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico
          italiano, anche  mediante  interventi  che  incentivino  la
          valorizzazione dei prodotti  a  denominazione  d'origine  e
          indicazione  geografica  e  le  eccellenze   agroalimentari
          italiane, gli investimenti in  macchinari  professionali  e
          altri beni  strumentali  durevoli,  nonche'  interventi  in
          favore    dei     giovani     diplomati     nei     servizi
          dell'enogastronomia e  dell'ospitalita'  alberghiera,  sono
          istituiti presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari    e    forestali    due    fondi    denominati,
          rispettivamente, « Fondo di parte corrente per il  sostegno
          delle eccellenze della  gastronomia  e  dell'agroalimentare
          italiano», con una dotazione  di  6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, e « Fondo
          di parte capitale per il sostegno  delle  eccellenze  della
          gastronomia  e  dell'agroalimentare  italiano»,   con   una
          dotazione di 25 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  e  31
          milioni di euro per l'anno 2023. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 2  a  5
          della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «Omissis 
                2. Alle imprese a forte consumo di energia  elettrica
          di cui all'elenco per l'anno 2023  pubblicato  dalla  Cassa
          per i servizi energetici e ambientali ai sensi del  decreto
          del Ministro dello sviluppo  economico  21  dicembre  2017,
          della  cui  adozione  e'  stata  data  comunicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
          per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
          base della media del quarto trimestre dell'anno 2022  e  al
          netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito
          un  incremento  superiore  al  30  per  cento  rispetto  al
          medesimo periodo dell'anno  2019,  anche  tenuto  conto  di
          eventuali  contratti  di  fornitura  di  durata   stipulati
          dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
          maggiori  oneri  sostenuti,  un  contributo  straordinario,
          sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45  per
          cento delle spese sostenute per  la  componente  energetica
          acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre
          dell'anno 2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto  anche
          in relazione alla spesa per  l'energia  elettrica  prodotta
          dalle imprese di  cui  al  primo  periodo  e  dalle  stesse
          autoconsumata nel primo trimestre dell'anno  2023.  In  tal
          caso l'incremento del costo per kWh  di  energia  elettrica
          prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento  alla
          variazione del prezzo unitario dei combustibili  acquistati
          e utilizzati dall'impresa per la produzione della  medesima
          energia elettrica e il credito di  imposta  e'  determinato
          con   riguardo   al   prezzo   convenzionale   dell'energia
          elettrica, pari alla media,  relativa  al  primo  trimestre
          dell'anno 2023, del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia
          elettrica. 
                3.  Alle  imprese  dotate  di  contatori  di  energia
          elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
          diverse dalle imprese a forte consumo di energia  elettrica
          di  cui  al  comma   2,   e'   riconosciuto,   a   parziale
          compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti
          per l'acquisto  della  componente  energia,  un  contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in  misura
          pari  al  35  per  cento  della  spesa  sostenuta  per   la
          componente   energetica   acquistata   ed    effettivamente
          utilizzata nel primo trimestre dell'anno  2023,  comprovato
          mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il  prezzo
          della stessa, calcolato sulla base della media riferita  al
          quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle  imposte  e
          degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del
          costo per kWh superiore al 30 per cento del  corrispondente
          prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                4. Alle imprese a forte consumo di  gas  naturale  di
          cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i
          servizi energetici e ambientali ai sensi  del  decreto  del
          Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre
          2021, della cui adozione e' stata data comunicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.   5   dell'8   gennaio   2022,   e'
          riconosciuto, a parziale compensazione dei  maggiori  oneri
          sostenuti per l'acquisto del gas  naturale,  un  contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45
          per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
          gas, consumato nel primo trimestre solare  dell'anno  2023,
          per  usi  energetici  diversi  dagli  usi   termoelettrici,
          qualora  il  prezzo  di  riferimento  del   gas   naturale,
          calcolato  come  media,  riferita   al   quarto   trimestre
          dell'anno 2022,  dei  prezzi  di  riferimento  del  mercato
          infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei
          mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
          30 per cento del corrispondente prezzo  medio  riferito  al
          medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo  di
          gas naturale di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale
          compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti
          per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un    contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45
          per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
          gas, consumato nel primo trimestre solare  dell'anno  2023,
          per  usi  energetici  diversi  dagli  usi   termoelettrici,
          qualora  il  prezzo  di  riferimento  del   gas   naturale,
          calcolato  come  media,  riferita   al   quarto   trimestre
          dell'anno 2022,  dei  prezzi  di  riferimento  del  mercato
          infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei
          mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
          30 per cento del corrispondente prezzo  medio  riferito  al
          medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 131, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2021-2023),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1. - 130. Omissis 
                131. Il credito  d'imposta  di  cui  all'articolo  3,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116, e' concesso, per i periodi d'imposta 2021  e  2022,
          alle reti di imprese agricole e  agroalimentari  costituite
          ai sensi dell'articolo  3  del  decreto-legge  10  febbraio
          2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o
          riunite in consorzi o  aderenti  ai  disciplinari  delle  «
          strade del vino » di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
          a),  della  legge  27  luglio  1999,   n.   268,   per   la
          realizzazione    o    l'ampliamento    di    infrastrutture
          informatiche finalizzate  al  potenziamento  del  commercio
          elettronico, con particolare riferimento  al  miglioramento
          delle potenzialita' di vendita a distanza a clienti  finali
          residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione,
          ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri,
          gestiti dagli organismi  associativi  di  cui  al  presente
          periodo,  per  favorire  la  stipula  di  accordi  con  gli
          spedizionieri doganali,  anche  ai  fini  dell'assolvimento
          degli oneri fiscali, e per le attivita' e i progetti legati
          all'incremento delle esportazioni.  Con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita'  di
          applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al  fine
          del rispetto del limite di spesa di cui al presente  comma.
          Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  si
          provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2021, 2022 e 2023. 
                Omissis.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  «30
          giugno 2005» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  ottobre
          2005». 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»