Art. 24 bis 
 
                    ((Clausola di salvaguardia)) 
 
  ((1. Le disposizioni della presente legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  con  le  relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              -  La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
          (Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.