Art. 12 Norme transitorie e finali 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonche' con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 gennaio 2023 Il Ministro: Pichetto Fratin Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1165
Note all'art. 12: - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, e' riportato nelle note all'articolo 7.