Art. 12 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1.  Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  regolamento,  si
applicano  le  disposizioni   dell'articolo   242-ter   del   decreto
legislativo n. 152 del  2006  e  dell'articolo  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 120 del 2017. 
  2. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni   interessate   provvedono    all'attuazione    delle
disposizioni  del  presente  regolamento  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonche'
con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 26 gennaio 2023 
 
                                         Il Ministro: Pichetto Fratin 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, n. 1165 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Il  testo   dell'articolo   242-ter,   del   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'articolo 25, del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 120 del 2017, e' riportato  nelle  note
          all'articolo 7.