(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
                        (Art. 15 T. U. 1926). 
 
  Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facolta'  di
accedere in qualunque  ora  nei  locali  destinati  all'esercizio  di
attivita' soggette ad autorizzazioni  di  polizia  e  di  assicurarsi
dell'adempimento  delle  prescrizioni  imposte   dalla   legge,   dai
regolamenti o dall'Autorita'.