Art. 18. I mercati, le fiere e le esposizioni di animali sono soggetti a vigilanza veterinaria allo scopo di prevenire la propagazione di malattie, infettive e diffusive. Il prefetto, prima della istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare dal veterinario provinciale se l'autorita' comunale ha provveduto ai locali per l'isolamento degli animali eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive e diffusive, ai mezzi per la pulizia, e la disinfezione dei piazzali, dei viali, delle piattaforme delle spese pubbliche, delle stalle di sosta e di ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali e ad assicurare la vigilanza veterinaria. Detta vigilanza e' esercitata dal veterinario comunale coadiuvato, se necessario, da altri veterinari incaricati dal sindaco. Al veterinario incaricato della vigilanza e' fatto obbligo di compilare un rapporto sull'andamento del servizio nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni cui ha presenziato. Copia di questo rapporto viene dal sindaco trasmessa al prefetto nel termine piu' breve. Il funzionamento dei grandi mercati di bestiame di Importanza regionale, provvisti di idonee installazioni occorrenti ai vari servizi, e' disciplinato da uno speciale regolamento deliberato dall'amministrazione comunale ed approvato secondo le norme di legge. La direzione di detti mercati deve essere affidata ai veterinari comunali. Il prefetto puo' disporre che i mercati di notevole importanza siano dotati di impianto per il lavaggio e la disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto degli animali. Le spese inerenti alle operazioni di lavaggio e di disinfezione sono a carico dei gestori dei mezzi di trasporto; le relative tariffe sono fissate dalle autorita' comunali interessate. Il prefetto puo' altresi' ordinare l'esecuzione di quelle opere igieniche che ritiene necessarie per il regolare funzionamento dei mercati e delle fiere e nel caso di mancata esecuzione dei lavori dispone la sospensione dei detti mercati e fiere.