(Regolamento di polizia veterinaria- art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
  I mercati, le fiere e le esposizioni di  animali  sono  soggetti  a
vigilanza veterinaria allo scopo  di  prevenire  la  propagazione  di
malattie, infettive e diffusive. 
  Il prefetto, prima della istituzione dei  mercati,  delle  fiere  e
delle  esposizioni  di  animali,   fa   accertare   dal   veterinario
provinciale se l'autorita'  comunale  ha  provveduto  ai  locali  per
l'isolamento  degli  animali  eventualmente  affetti  o  sospetti  di
malattie infettive e  diffusive,  ai  mezzi  per  la  pulizia,  e  la
disinfezione dei piazzali, dei viali, delle piattaforme  delle  spese
pubbliche, delle stalle di sosta e di ogni altro luogo di sosta o  di
passaggio degli animali e ad assicurare la vigilanza veterinaria. 
  Detta vigilanza e' esercitata dal veterinario comunale  coadiuvato,
se necessario, da altri veterinari incaricati dal sindaco. 
  Al veterinario incaricato  della  vigilanza  e'  fatto  obbligo  di
compilare un rapporto sull'andamento del servizio nei mercati,  nelle
fiere e  nelle  esposizioni  cui  ha  presenziato.  Copia  di  questo
rapporto viene dal sindaco trasmessa al  prefetto  nel  termine  piu'
breve. 
  Il funzionamento dei  grandi  mercati  di  bestiame  di  Importanza
regionale, provvisti  di  idonee  installazioni  occorrenti  ai  vari
servizi, e'  disciplinato  da  uno  speciale  regolamento  deliberato
dall'amministrazione comunale ed approvato secondo le norme di legge. 
La direzione di detti mercati  deve  essere  affidata  ai  veterinari
comunali. 
  Il prefetto puo' disporre che  i  mercati  di  notevole  importanza
siano dotati di impianto per il lavaggio e la disinfezione dei  mezzi
adibiti al trasporto degli animali. Le spese inerenti alle operazioni
di lavaggio e di disinfezione sono a carico dei gestori dei mezzi  di
trasporto; le relative tariffe sono fissate dalle autorita'  comunali
interessate. 
  Il prefetto puo' altresi' ordinare  l'esecuzione  di  quelle  opere
igieniche che ritiene necessarie per il  regolare  funzionamento  dei
mercati e delle fiere e nel caso di  mancata  esecuzione  dei  lavori
dispone la sospensione dei detti mercati e fiere.