(Regolamento di polizia veterinaria- art. 21)
                              Art. 21. 
 
 
  Quando sussiste il pericolo dell'insorgenza o della propagazione di
malattie infettive a carattere particolarmente diffusivo, il prefetto
puo' disporre la sospensione per il tempo ritenuto necessario, di uno
o piu' mercati della provincia e puo' anche  limitare  l'introduzione
nei mercati a determinate specie animali. 
  Allo stesso fine puo' ordinare che gli animali  da  introdurre  nei
mercati siano  sottoposti,  preventivamente  ed  in  tempo  utile,  a
determinati trattamenti profilattici.