Art. 21. Quando sussiste il pericolo dell'insorgenza o della propagazione di malattie infettive a carattere particolarmente diffusivo, il prefetto puo' disporre la sospensione per il tempo ritenuto necessario, di uno o piu' mercati della provincia e puo' anche limitare l'introduzione nei mercati a determinate specie animali. Allo stesso fine puo' ordinare che gli animali da introdurre nei mercati siano sottoposti, preventivamente ed in tempo utile, a determinati trattamenti profilattici.