(Regolamento di polizia veterinaria- art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
  In ogni Prefettura devono essere tenuti aggiornati il  registro  ed
il calendario dei  mercati  e  delle  fiere  che  hanno  luogo  nella
provincia. 
  A tale scopo i sindaci, entro il mese di  dicembre  di  ogni  anno,
trasmettono al prefetto un elenco completo dei mercati e delle  fiere
di animali, ricorrenti nell'annata successiva. 
  Il veterinario provinciale esegue visite di controllo sui  mercati,
sulle fiere ed esposizioni di animali per accertare il  funzionamento
dei servizi di  vigilanza  zooiatrica  e,  se  risultano  deficienze,
propone al prefetto i provvedimenti atti ad eliminarle.