Art. 22. In ogni Prefettura devono essere tenuti aggiornati il registro ed il calendario dei mercati e delle fiere che hanno luogo nella provincia. A tale scopo i sindaci, entro il mese di dicembre di ogni anno, trasmettono al prefetto un elenco completo dei mercati e delle fiere di animali, ricorrenti nell'annata successiva. Il veterinario provinciale esegue visite di controllo sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali per accertare il funzionamento dei servizi di vigilanza zooiatrica e, se risultano deficienze, propone al prefetto i provvedimenti atti ad eliminarle.