Articolo 14 (1) Gli Uffici della Bundesanstalf assisteranno i lavoratori italiani, particolarmente all'inizio, durante il periodo di adattamento, fornendo loro informazioni di carattere generale. (2) Le Autorita' competenti dei due Paesi esamineranno benevolmente in quale misura assistenti di organizzazioni sociali ed ecclesiastiche italiane potranno facilitare ai lavoratori italiani l'adattamento alle nuove condizioni di vita, in collaborazione con rappresentanti delle corrispondenti organizzazioni tedesche.