(Accordo-art. 14)
                             Articolo 14 
 
  (1) Gli Uffici della Bundesanstalf assisteranno i lavoratori 
italiani,  particolarmente  all'inizio,   durante   il   periodo   di
adattamento, fornendo loro informazioni di carattere generale. 
  (2) Le Autorita' competenti dei due Paesi esamineranno benevolmente 
in   quale   misura   assistenti   di   organizzazioni   sociali   ed
ecclesiastiche italiane potranno facilitare  ai  lavoratori  italiani
l'adattamento alle nuove condizioni di vita,  in  collaborazione  con
rappresentanti delle corrispondenti organizzazioni tedesche.