(Accordo-art. 16)
                             Articolo 16 
 
  (1) I lavoratori italiani che desiderano farsi raggiungere dai 
familiari, possono inoltrare domanda,  per  ottenere  l'assicurazione
del rilascio del permesso di soggiorno a favore dei  loro  familiari,
presso le Autorita' della Polizia degli stranieri qualora  esibiscano
un  attestato  ufficiale  circa  la  disponibilita'  di  un  alloggio
adeguato alla composizione della famiglia. Tali  Uffici  esamineranno
benevolmente le domande e decideranno in merito nel piu' breve  tempo
possibile. 
  (2) Le suddette disposizioni non trovano applicazione nei riguardi 
dei lavoratori menzionati nell'articolo 12. 
  (3) La Commissione tedesca comunichera' al Ministero del Lavoro i 
nomi dei familiari cui l'Autorita'  della  Polizia,  degli  stranieri
hanno assicurato il rilascio del permesso di soggiorno.