Art. 77. I consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno: La 1.ª in marzo, aprile o maggio; La 2.ª in ottobre o novembre. Queste sessioni verranno chiuse entro il mese di maggio e novembre. La sessione non puo' durare piu' di 30 giorni, a meno che lo permetta la deputazione provinciale.