(Allegato A-art. 77)
 
                              Art. 77. 
 
  I consigli comunali si adunano  in  sessione  ordinaria  due  volte
all'anno: 
 
    La 1.ª in marzo, aprile o maggio; 
 
    La 2.ª in ottobre o novembre. 
 
  Queste sessioni verranno chiuse entro il mese di maggio e novembre. 
 
  La sessione non puo' durare piu'  di  30  giorni,  a  meno  che  lo
permetta la deputazione provinciale.