(Allegato A-art. 78)
 
                              Art. 78. 
 
  Il prefetto, sull'istanza della giunta municipale, o di  quella  di
una terza parte dei consiglieri, ed anche d'uffizio, puo' ordinare la
riunione straordinaria del consiglio comunale  per  deliberare  sovra
oggetti particolari che dovranno essere indicati. 
 
  Ogni altra adunanza del consiglio e' illegale.