(Allegato A-art. 90)
 
                              Art. 90. 
 
  Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo
pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla  loro
data. 
 
  Ciascun  contribuente  nel   comune   potra'   aver   copia   delle
deliberazioni mediante pagamento dei  relativi  diritti  fissati  con
decreto reale.